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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 4.1 (Art. 10, 11 e 12a)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 4.1» (Art. 10, 11 e 12)

N. 4.7.1

4.7.1 L’etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazione

del tipo, il numero della scheda tecnica, il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number, VIN) o il numero di matricola mediante lo strumento online messo a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell’esempio figurante al numero 10.

N. 4.7.2

4.7.2 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica sviz-

zera, e l’etichettaEnergia non si può allestire mediante il VIN o il numero di matricola, l’etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento online anch’esso messo a disposizione dall’UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 36 o 37 della direttiva (UE) 2018/8589. I dati per l’accesso a questo strumento online devono essere richiesti all’UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

N. 8.

8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici

8.1 Per i veicoli con motori policarburante che possono essere alimentati con vet-

tori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e la classificazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.

8.2 Per i veicoli a trazione parzialmente elettrica le cui batterie possono essere

ricaricate mediante la rete elettrica, l’indicazione relativa al consumo di ener-

9 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1445 della Commissione, del 23 giugno 2021, GU L 313 del 6.9.2021, pag. 4–8.