Progetto

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1.18 (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 pos-

sono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) 2015/11888.

2.2 Dal 1° gennaio 2023 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente

locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se dotati di un controllo elettronico della temperatura ambiente integrato e se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2015/1188 è superiore al 39 per cento.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale, ad eccezione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale di cui al numero 1, che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

8 V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.2.