Progetto

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1.15 (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi per l’accumulo dell’acqua calda

N. 2.2

2.2 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 con un volume utile

≥ 150 litri possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua non è inferiore ai valori ammessi per gli apparecchi di classe B conformemente all’allegato II punto 2 del regolamento delegato (UE) 812/20137.

2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri pos-

sono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

N. 5.3

5.3 Gli scaldacqua elettrici convenzionali di cui al numero 1 che non soddisfano

le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

7 Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consigli per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.