Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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organizzazione, le aziende del settore della panetteria-confetteria scomparirebbero come potenziali partner per l’integrazione. Se l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione non dovesse essere estesa al lavoro notturno e domenicale, verrebbe meno l’obiettivo della revisione di ridurre gli oneri amministrativi (mediante la soppressione dell’obbligo di autorizzazione). Anche Forum PMI constata che nella prassi si ravvisa la necessità che i giovani possano in parte svolgere lavoro notturno e domenicale nell’ambito di formazioni transitorie e chiede pertanto che le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo dell’OLL 5 vengano adeguate o completate sul modello del nuovo articolo 4b.

CUAI ritiene importante che i lavori pericolosi siano possibili anche nei rami dell’agricoltura, dell’orticoltura e del giardinaggio, dato che proprio questi rami propongono lavori a bassa soglia molto importanti per l’integrazione o la formazione di giovani con problemi di salute (ad es. spazzare cortili, cogliere fiori appassiti, innaffiare piante, ecc.).

USS e PS sostengono, nell’interesse della protezione dei giovani lavoratori, che si debba mantenere il divieto di svolgere lavori pericolosi per i giovani minorenni al di fuori della formazione professionale di base e continuare a limitare le possibili deroghe soltanto alla formazione professionale di base. Chiedono di rinunciare a introdurre un nuovo articolo 4b, anche per rispettare la convenzione internazionale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

6 Osservazioni degli altri partecipanti alla consultazione sui singoli articoli

6.1 Articolo 4 OLL 5: Principi (attuali cpv. 1, 1bis, 2 e 3 dell’art. 4)

ARTISET, INSOS e YOUVITA ritengono adeguata e più chiara la nuova organizzazione dell’articolo 4 (cpv. 1– 4), che riprende senza modifiche i capoversi 1, 1bis, 2 e 3 del vigente articolo 4.

UPSC accoglie la suddivisione dell’attuale articolo 4 negli articoli 4 e 4a OLL 5, che favorisce effettivamente la leggibilità e la comprensibilità della disposizione legale. Sostiene in particolare il fatto di aver incluso i giovani già in possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità, dato che questo elemento crea maggiore chiarezza.

FER ritiene che la nuova versione dell’articolo 4 definisca chiaramente le due possibilità per i giovani di età superiore ai 15 anni di svolgere lavori pericolosi.

USI e usam considerano che le deroghe nei programmi di preparazione alla formazione professionale di base debbano essere integrate nell’ordinanza in modo tale che la formazione non sia intaccata dalla modifica né dal punto di vista materiale né da quello formale. A loro parere, infatti, la prevista suddivisione dell’attuale articolo 4 OLL 5 crea una nuova base giuridica per le deroghe nella formazione professionale di base (ora art. 4a). Ciò richiede l’adeguamento delle ordinanze in materia di formazione alla nuova base giuridica, il che comporterebbe, da un lato, oneri eccessivi per la Confederazione (e quindi per i Cantoni e le oml) e, dall’altro, creerebbe incertezza giuridica nel sensibile settore della formazione professionale.

Secondo PLR, la definizione di lavori pericolosi nel capoverso 3 non può essere stabilita direttamente dal DEFR. I datori di lavoro dovrebbero essere preventivamente consultati affinché si raggiunga un’intesa su cosa si intenda effettivamente per «lavori pericolosi» e si possa evitare un elenco arbitrario di divieti.

6.2 Nuovo articolo 4a OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base (attuali cpv. 4– 6 dell’art. 4)

UPSC è favorevole alle precisazioni sulle deroghe al divieto di cui all’articolo 4 e alla definizione della procedura per stabilire le deroghe e i provvedimenti nei piani di formazione, in

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