Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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quindi essere attuati come previsto e che va esaminata la necessità di modificare la formulazione.

4.2.2 Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati

Come indicato da AUSL, AIPL e dai Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, GL, GR, LU, SZ, TI e VS, considerata l’importanza della formazione, soprattutto quando il giovane è confrontato con lavori pericolosi, ci si chiede come lo stesso possa essere sufficientemente e adeguatamente formato, istruito e sorvegliato senza aver seguito l’istruzione specifica prevista nella formazione professionale di base nell’ambito dei corsi interaziendali. I partecipanti in questione chiedono che questo aspetto sia approfondito e chiarito, in quanto è bene ricordare che a oggi il giovane può svolgere determinate attività pericolose solo dopo aver seguito la formazione specifica erogata nei suddetti tre luoghi di formazione. Anche secondo OW è opportuno specificare i dettagli della formazione richiesta e, in particolare, come deve essere garantita. Pure UR vorrebbe che fosse esplicitata la formulazione «sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati». Per SG bisogna assolutamente specificare nel testo dell’ordinanza cosa significa «adeguato» in termini di formazione, istruzione e sorveglianza. BL ritiene auspicabile regolamentare questo aspetto a livello di ordinanza invece di lasciare che ciò avvenga nella prassi.

4.3 Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti d’integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali

SH accoglie con favore il fatto che, su richiesta, anche le aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti possano impiegare giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi. Ciò aumenterebbe la flessibilità e consentirebbe a tutte le aziende di impegnarsi nel quadro delle formazioni transitorie e di offrire posti di formazione pratica.

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, GL, LU, SG, VS e ZH chiedono di stralciare senza sostituzione il capoverso 2. AUSL, AIPL e i Cantoni di AI, AR, BL, BS, GL, LU, TI, VS e ZH ritengono che la modifica prevista risulti poco aderente alle esigenze di protezione dei giovani lavoratori. A loro parere l’ottenimento dell’autorizzazione per formare apprendisti secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFPr prevede, tra le altre condizioni, che l’impiego di giovani in lavori pericolosi sia subordinato alla presenza costante di una persona adeguatamente formata, proprio per evitare il rischio di cagionare danni fisici e/o psichici al giovane. Sostengono che i giovani a partire dai 15 anni debbano beneficiare al di fuori della formazione professionale di base della stessa protezione garantita ai giovani che svolgono una formazione professionale di base. Poiché in caso di autorizzazione eccezionale l’azienda non dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti, a questi giovani non sarebbe garantita la stessa protezione. Dal punto di vista delle aziende, la regolamentazione di cui al capoverso 2 creerebbe, anche se per un periodo limitato di al massimo un anno, una palese disparità di trattamento tra le aziende che possiedono l’autorizzazione per formare apprendisti e quelle che in quel momento ne sono prive. OW ritiene che si debba rinunciare interamente alla possibilità di un’autorizzazione eccezionale per i giovani di età superiore ai 15 anni al di fuori della formazione professionale di base oppure garantire che questi giovani godano della stessa protezione accordata ai giovani che svolgono una formazione professionale di base.

Se dovesse essere mantenuta la possibilità di un’autorizzazione eccezionale, AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, LU, SG e ZH propongono la seguente formulazione: «Das kantonale Berufsbildungsamt kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung für die Beschäftigung Jugendlicher ab 15 Jahren für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbildung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es hört vor Erteilung der

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