Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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Ausnahmebildungsbewilligung das Arbeitsinspektorat, die Suva oder die Stiftung agriss an und informiert diese über erteilte Ausnahmebewilligungen. Die Ausnahmebewilligung können befristet und mit Auflagen versehen werden. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn der Betrieb bereits die notwendigen Massnahmen getroffen hat, um innerhalb eines Jahres eine Bildungsbewilligung zu erlangen». VS propone una formulazione analoga: «L'office cantonal de la formation professionnelle peut, sur demande, accorder à une entreprise qui ne dispose pas d'une autorisation de former au sens de l'art. 20, al. 2, LFPr une autorisation exceptionnelle d'employer des jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale, si les éléments dont il dispose, au besoin via un contrôle qu'il a effectué en partenariat avec l’inspection du travail, ont montré que les conditions visées à l'al. 1, let. a, b, d et e, sont remplies. Il informe l'inspection du travail et la Suva des autorisations exceptionnelles accordées. Les autorisations exceptionnelles sont limitées dans le temps et peuvent être assorties de conditions. Il y a notamment cas d'exception lorsque l'entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir une autorisation de formation dans un délai d'un an».

AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, GE, BL, BS, GL, LU, SG, VS e ZH ritengono pertanto che, se si dovesse procedere al rilascio di autorizzazioni eccezionali, tale rilascio debba competere all’ufficio cantonale della formazione professionale. È infatti in generale quest’ultimo che coordina le formazioni transitorie, esamina e rilascia le autorizzazioni per formare apprendisti, verifica che le aziende attuino le prescrizioni concernenti la gestione dei pericoli particolari conformemente all’allegato 2 del piano di formazione e conosce le problematiche legate alle aziende e ai tirocini. Stando a questi pareri, l’ufficio cantonale della formazione professionale dovrebbe sentire preventivamente, a seconda del ramo, l’ispettorato cantonale del lavoro, la Suva o la fondazione agriss per valutare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Per consentire e garantire lo scambio di informazioni tra gli attori, l’ordinanza dovrebbe disciplinare direttamente il coinvolgimento dei suddetti servizi. In questo modo si eviterebbe anche che gli ispettorati cantonali del lavoro debbano visitare aziende che sono già state controllate sul posto dagli uffici cantonali della formazione professionale perché avevano richiesto un’autorizzazione per formare apprendisti che è stata loro negata. SG ritiene inefficace la soluzione proposta nel progetto e sostiene che potrebbe inoltre portare, a seconda dei rami, a difficoltà nella ripartizione delle competenze tra gli ispettorati cantonali del lavoro e gli altri attori responsabili dei controlli.

BE propone la seguente modifica: «Das kantonale Berufsbildungsamt kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung für die Beschäftigung Jugendlicher ab 15 Jahre für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbildung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es kann vor der Erteilung der Ausnahmebewilligung das Arbeitsinspektorat anhören und die Ausnahmebewilligung befristen und mit Auflagen versehen. […]».

Anche OW e TG ritengono che la competenza debba spettare agli uffici cantonali della formazione professionale. Secondo TG gli uffici cantonali della formazione professionale, essendo responsabili della cooperazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e i servizi competenti di altri Cantoni e della Confederazione, sono gli unici a poter valutare se i lavori pericolosi sono effettivamente necessari per la preparazione alla formazione professionale di base. Per OW, l’azienda che richiede un’autorizzazione eccezionale deve tra l’altro indicare adeguatamente nella domanda all’autorità preposta alla formazione professionale quali misure riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute prevede per tutelare i giovani che svolgono lavori pericolosi. OW aggiunge che prima di rilasciare l’autorizzazione eccezionale l’autorità preposta alla formazione professionale deve sentire l’ispettorato cantonale del lavoro. Anche TG ritiene che debba essere sentito preventivamente l’ispettorato del lavoro competente. OW respinge tuttavia fermamente un controllo preliminare standard da parte dell’ispettorato del lavoro, dato che un simile controllo non è per forza necessario per la valutazione tecnica e comporterebbe un onere aggiuntivo ingiustificato per l’ispettorato del lavoro.

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