Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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1 Situazione iniziale

Con lettera congiunta del 21 ottobre 2021, i partner della formazione professionale (CSFP e parti sociali) hanno ricordato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) la lacuna legale esistente in relazione alle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mercato del lavoro («formazioni transitorie») in caso di lavori pericolosi conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5).

Attualmente i giovani di età inferiore ai 18 anni possono svolgere lavori pericolosi solo nell’ambito di una formazione professionale di base. Nelle offerte di preparazione alla formazione professionale di base e d’integrazione nel mercato del lavoro, come gli stage nell’ambito di formazioni transitorie, i pretirocini, i pretirocini d’integrazione, le formazioni INSOS e gli stage d’orientamento, non sono consentiti i lavori pericolosi se l’attività rientra nel campo di applicazione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL). Nella pratica si avverte però da tempo la necessità che i giovani di età superiore ai 15 anni possano in parte svolgere lavori pericolosi anche nell’ambito di queste offerte.

Il progetto di revisione attuale si basa sul principio che le aziende in cui si svolgono lavori pericolosi devono disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti in modo da poter impiegare giovani anche al di fuori della formazione professionale di base. Prevede tuttavia che siano possibili eccezioni nel singolo caso, autorizzate dall’ispettorato cantonale del lavoro.

Per garantire una migliore leggibilità, su proposta della Cancelleria federale il contenuto dell’attuale articolo 4 è stato suddiviso negli articoli 4 e 4a. Dal punto di vista materiale non è cambiato nulla riguardo ai principi e ai lavori pericolosi nell’ambito della formazione professionale di base. La nuova questione delle formazioni transitorie è stata inserita nel nuovo articolo 4b.

Gli articoli 4, 4a, 5 cpv. 2, 8 e 22a OLL 5 sono invece interessati dalla revisione solo dal punto di vista formale.

2 Panoramica dei pareri pervenuti

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti in totale 48 pareri, 27 da Cantoni (incl. AUSL e AIPL) e 21 da organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate.

I Cantoni e altri partecipanti alla consultazione accolgono in linea di principio il progetto di revisione. La maggior parte dei partecipanti ne approva l’impostazione generale, ma presenta diverse richieste di modifica. Viene chiesto in particolare di chiarire la questione dei lavori pericolosi nell’ambito degli stage d’orientamento e di specificare la questione di «sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati». Vengono espresse grandi preoccupazioni riguardo alla possibilità di accordare un’autorizzazione eccezionale alle aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti e al relativo onere aggiuntivo per gli ispettorati cantonali del lavoro.

JU, SH, SO e ZG accolgono la revisione di ordinanza e non propongono modifiche. AUSL, AIPL e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS e ZH approvano in linea di principio la revisione, ma chiedono precisazioni a livello redazionale, formulano osservazioni critiche e respingono alcuni articoli.

Centre Patronal, EIT.swiss, FER, HotellerieSuisse, Forum PMI, USI, UPSC, usam, suissepro, Suva, UDC, Travail.Suisse, AES, ARTISET, INSOS e YOUVITA accolgono il progetto. PLR sostiene l’obiettivo della revisione e le modifiche proposte, ma suggerisce di stralciare l’articolo 4b capoverso 2 OLL 5. GastroSuisse non formula obiezioni alla modifica di ordinanza, ma vede nella revisione un’opportunità per permettere ai giovani di età superiore ai 15 anni che desiderano lavorare durante le vacanze di svolgere un’attività nel settore alberghiero e della ristorazione (in base alla legislazione attuale ciò non è consentito per i giovani che hanno meno di 16 anni). SBC approva le modifiche apportate all’OLL 5, ma si rammarica dell’assenza di

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