Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine
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quanto ciò rafforza la certezza giuridica rispetto al testo attuale dell’ordinanza. I rimandi espliciti, le precisazioni e le nuove formulazioni soddisfano l’obiettivo di chiarire e migliorare la questione dei lavori pericolosi nel quadro della formazione professionale di base.
ARTISET, INSOS e YOUVITA ritengono comprensibili le precisazioni apportate.
PLR ritiene che, contrariamente a quanto previsto nel capoverso 1, le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute debbano essere di esclusiva competenza dei datori di lavoro, in quanto questi ultimi sono nella posizione migliore per sapere dove è necessario intervenire.
Secondo PLR il rilascio della deroga di cui al capoverso 2 dovrebbe essere favorevole alle PMI ed essere accordata in tempi brevi. Le autorità dovrebbero agire rapidamente per consentire alle imprese di pianificare con una certa sicurezza le proprie attività.
USI ritiene che utilizzando il termine «unentbehrlich» (necessario) il campo di applicazione sia definito in modo troppo restrittivo. Il fatto di acquisire un’ampia esperienza, anche riguardo ai lavori pericolosi (nel rispetto delle relative misure di accompagnamento), è importante per sviluppare le proprie competenze nell’ambito della formazione professionale di base e creare così una situazione di partenza ottimale per l’inserimento nel mondo del lavoro.
USS e PS sono sostanzialmente d’accordo con le precisazioni proposte, ma ritengono che non si possa stabilire con chiarezza cosa cambierebbe concretamente nella prassi delle autorizzazioni eccezionali la riformulazione nel capoverso 3 di «im Einzelfall» (nei singoli casi) nell’attuale versione tedesca con «auf Gesuch» (su richiesta).
6.3 Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti d’integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell’autorizzazione per formare apprendisti
Secondo USS e PS si dovrebbe rinunciare a introdurre un nuovo articolo 4b. Se nel quadro della consultazione l’eccezione al divieto generale di svolgere lavori pericolosi per i minorenni al di fuori della formazione professionale di base dovesse essere accolta dalla maggioranza, per USS e PS è indispensabile che le aziende che vogliono impiegare giovani per lavori pericolosi nel quadro di formazioni transitorie dispongano di un’autorizzazione per formare apprendisti. A loro parere le condizioni di cui al capoverso 1 devono assolutamente essere soddisfatte in modo cumulativo e, anche se un’azienda dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti, l’ispettorato cantonale del lavoro dovrebbe autorizzare lo svolgimento di lavori pericolosi da parte di minorenni nel quadro di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base soltanto su richiesta. USS propone di trasformare la disposizione potestativa del capoverso 2 in una disposizione imperativa (anche per quanto riguarda la limitazione nel tempo e gli oneri). USS e PS ritengono che il rischio che alcune aziende non propongano più simili offerte sia accettabile in considerazione dell’interesse chiaramente preponderante della protezione della vita e della salute. A loro parere è inoltre indispensabile definire le nozioni di «provvedimenti d’integrazione professionale» e «provvedimenti di preparazione alla formazione professionale di base» e rinviare a un elenco esaustivo in modo che risulti chiaramente a quali corsi sono limitate le autorizzazioni eccezionali su richiesta. Anche se nel rapporto esplicativo si sottolinea che i lavori pericolosi rimangono vietati per i minorenni nell’ambito degli stage di orientamento, USS e PS ritengono che la mancanza di una definizione nell’articolo 4b lasci un margine di interpretazione rischioso. A tale riguardo, Travail.Suisse chiede che nelle indicazioni relative all’ordinanza sia indicato chiaramente che altri tipi di offerte, come gli stage di orientamento, continuano a non rientrare tra queste deroghe. Anche UPSC accoglie con favore il fatto che gli stage di orientamento non rientrino in questa categoria: è infatti incomprensibile che in un breve stage di orientamento si debbano consentire lavori pericolosi per farsi una prima idea riguardo a una professione.
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