Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine
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4.2 Nuovo articolo 4b capoverso 1 OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti d’integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Principio dell’autorizzazione per formare apprendisti
AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GL, GR, LU, SZ, TI e VS ritengono in linea di principio adeguato prevedere l’impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all’articolo 12 della legge sulla formazione professionale (LFPr), nel rispetto delle condizioni cumulative formulate al capoverso 1 lettere a, b, c, d ed e.
NW approva le condizioni cumulative restrittive elencate nel progetto di revisione.
AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, BL, BS, GE, LU, SZ, UR, VS e ZH chiedono di integrare nel testo dell’ordinanza la base giuridica per gli stage d’orientamento al fine di migliorare la trasparenza ed evitare discussioni a livello di esecuzione. SG accoglie il fatto che le deroghe non siano applicabili ad altre offerte d’orientamento professionale ancora più a bassa soglia (ad es. gli stage d’orientamento). Secondo LU sarebbe auspicabile che la posizione della SECO sugli stage d’orientamento venisse integrata nel rapporto esplicativo e possa essere messa a disposizione nel materiale d’accompagnamento concernente l’ordinanza modificata.
Per AUSL, AIPL e i Cantoni AI, AR, LU, SZ e ZH non emerge chiaramente se le disposizioni derogatorie si applicano anche alle offerte puramente scolastiche che non fungono necessariamente da preparazione alla formazione professionale di base ma servono anche ad alleviare una situazione scolastica o di vita difficile (sospensione dalla scuola). A loro parere, nell’ambito di tali offerte dovrebbero essere consentiti anche alcuni lavori pericolosi (ad es. nel settore della costruzione o nei campi professionali legati all’artigianato e all’agricoltura). Si dovrebbe perlomeno aggiungere nel rapporto esplicativo che anche i provvedimenti puramente scolastici possono rientrare nella disposizione derogatoria di cui all’articolo 4b capoverso 1. Una simile precisazione servirebbe a migliorare la trasparenza e ad evitare discussioni a livello esecutivo.
OW chiede una definizione precisa di ciò che rientra nella nozione di «provvedimenti d’integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base». Non è chiaro se, ad esempio, anche gli stage d’orientamento, gli interventi in caso di crisi come le sospensioni dalla scuola, ecc. siano o meno inclusi.
SO parte dal presupposto che le condizioni cumulative restrittive previste dal progetto di revisione garantiscano che si tenga conto della salute, della formazione e della protezione dei giovani contro i danni alla salute fisica o psichica.
4.2.1 Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l’allegato al piano di formazione
AG, AI, BL e LU ritengono la formulazione inadeguata e chiedono che il testo sia modificato come segue: «Der Betrieb stellt die Umsetzung der im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Art. 4a Abs. 1 in seinem Rahmen und eigenverantwortlich sicher».
NE vorrebbe riformulare il capoverso come segue: «L’entreprise s’assure qu’une personne formée est en permanence présente, pour les travaux dangereux effectués par les jeunes, afin de garantir que les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées par l’art. 4a, al. 1 sont respectées».
UR deplora l’assenza nelle formazioni transitorie di cooperazione tra i tre luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale), cooperazione su cui si basano i «lavori di accompagnamento» (begleitenden Arbeiten). Aggiunge che questi lavori non possono
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