Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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RS 172.010.14) siano applicati per quanto riguarda la nuova autorizzazione eccezionale secondo il nuovo articolo 4b capoverso 2. La procedura dovrebbe inoltre essere quanto più semplice e snella possibile per i richiedenti.

6.5 Articolo 5 capoverso 2 e articolo 8 OLL 5 (aggiornamento del rimando alla legge)

USS e PS concordano con l’aggiornamento del titolo della legge all’articolo 5 capoverso 2 e all’articolo 8 OLL 5.

Suissepro apprezza che le norme di cui all’articolo 5 capoverso 2 siano ora applicabili anche ai giovani di età superiore ai 15 anni che svolgono lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base. Sottolinea che le nuove misure di accompagnamento permettono di garantire la sicurezza e che l’azienda ha sempre bisogno di un’autorizzazione per formare apprendisti o di un’autorizzazione eccezionale del Cantone competente.

PLR ritiene che la formulazione dell’articolo 5 capoverso 2, secondo cui è vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè, rischi di creare confusione anziché fornire soluzioni. A suo parere ciò creerebbe problemi di delimitazione in quanto tutti i casi speciali andrebbero chiariti: è possibile impiegare giovani di età inferiore ai 16 anni nell’ambito di feste, nei rifugi per sciatori, nell’economia di montagna, ecc.?

Per dare ai giovani l’opportunità di maturare preziose esperienze lavorative nel settore alberghiero e della ristorazione durante le vacanze scolastiche o nel tempo libero, GastroSuisse, USI e usam propongono di ridurre l’età minima per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. Ciò garantirebbe una parità di trattamento con gli altri rami. Secondo usam, il primo periodo dell’articolo 5 capoverso 2 dovrebbe essere eliminato senza sostituzione. Gastro-Suisse e USI chiedono di stralciare l’intera disposizione derogatoria dell’articolo 5 capoverso 2.

6.6 Articolo 22a OLL 5 (abrogazione delle disposizioni transitorie)

USS e PS approvano l’abrogazione dell’articolo 22a.

6.7 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

UDC prende atto che, secondo il rapporto del Consiglio federale, le modifiche previste non avranno ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.

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