Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/88: Modifica dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (deroghe al divieto dei lavori pericolosi per i giovani di età superiore ai 15 anni in programmi di preparazione alla formazione professionale di base) · 18 pagine

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FER, HotellerieSuisse e UPSC sostengono le condizioni citate per l’impiego di giovani per lavori pericolosi nell’ambito di formazioni transitorie. Secondo HotellerieSuisse, il requisito di disporre di un’autorizzazione per formare apprendisti e di garantire un accompagnamento adeguato, così come il rimando alle ordinanze in materia di formazione, garantiscono la possibilità di acquisire un’esperienza lavorativa realistica in condizioni chiare e adeguate, già dimostratesi valide nella formazione professionale di base.

UPSC accoglie con favore il fatto che si esamini nel singolo caso se l’azienda che propone la formazione transitoria rientri o meno nel campo di applicazione della LL e quindi se si applica il nuovo articolo 4b. Ritiene fondamentale il principio dell’autorizzazione per formare apprendisti, che stabilisce la regola in base a cui i lavori pericolosi sono consentiti per i giovani di età superiore ai 15 anni al di fuori della formazione professionale di base solo nell’ambito di un provvedimento federale o cantonale d’integrazione professionale o nell’ambito di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base.

6.3.1 Lettera d – Misure di accompagnamento secondo l’allegato al piano di formazione

USI sottolinea che le misure di accompagnamento previste dall’allegato ai piani di formazione richiedono ai giovani di imparare in diversi luoghi di formazione. Tuttavia, questa cooperazione tra luoghi di formazione non è possibile nelle formazioni transitorie. A suo parere, anche se per le offerte transitorie le aziende possono contare sulle misure di accompagnamento, non si può partire dal presupposto che i giovani abbiano applicato tali misure di accompagnamento nei tre luoghi di formazione. USI propone quindi che l’articolo 4b capoverso 1 lettera d sia modificato come segue: «Der Betrieb hält für die von den Jugendlichen ausgeführten Arbeiten die im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein in seinem Rahmen gestützt auf den berufsspezifischen vorgesehenen Begleitmassnahmen im Anhang zu den Bildungsplänen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes nach Artikel 4a Absatz 1 ein».

6.3.2 Lettera e – Giovani sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati

UPSC e Suva ritengono indispensabile, per la sicurezza e la protezione della salute dei giovani, che questi ultimi siano sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata. A tale riguardo UPSC sottolinea che la protezione della salute deve sempre avere la priorità rispetto all’integrazione professionale o alla preparazione alla formazione professionale di base.

Anche per suissepro è importante che i giovani siano sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi, indipendentemente dalle loro esperienze riguardo all’ambiente di lavoro e/o dalla loro formazione (ad es. costruzione di binari, di linee di contatto, di impianti di sicurezza ferroviari, lavori forestali, ecc.).

6.4 Nuovo articolo 4b capoverso 2 OLL 5: Lavori pericolosi nell’ambito di provvedimenti d’integrazione professionale o di preparazione alla formazione professionale di base – Autorizzazioni eccezionali

USS e PS respingono chiaramente le autorizzazioni eccezionali per le aziende che non dispongono di un’autorizzazione per formare apprendisti. È infatti emerso che gli stessi ispettorati cantonali del lavoro non sarebbero interessati a rilasciare autorizzazioni eccezionali sulla base di una valutazione caso per caso. Inoltre, né la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) né la Conferenza tripartita della formazione professionale

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