Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023
OIF
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Non sono previste ripercussioni dirette per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
Le autorità cantonali e comunali sono responsabili dell’esecuzione delle disposizioni in materia di legislazione sulla protezione dal rumore per le pompe di calore. Verificano la conformità alle pertinenti direttive, in particolare nell’ambito delle procedure relative ai permessi di costruzione. Le autorità cantonali e comunali hanno a disposizione linee guida più chiare per la verifica delle misure precauzionali, con conseguente riduzione dell’onere amministrativo. La concretizzazione dovrebbe anche ridurre il numero di casi portati in giudizio, sollevando ulteriormente le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
La necessità di avviare una procedura di autorizzazione è stabilita dall’articolo 22 capoverso 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). Nella loro legislazione edilizia, i Cantoni definiscono quali pompe di calore sono considerate impianti soggetti all’autorizzazione e quali procedure devono essere applicate. A determinate condizioni, l’obbligo di autorizzazione può essere adempiuto anche mediante procedure semplificate. Se si rinuncia a un obbligo di autorizzazione, può essere prevista una procedura di notifica o di annuncio. Ciò accade ad esempio nel Cantone di Basilea Città: dal 2020 le pompe di calore installate all’interno sono completamente esenti dall’obbligo di autorizzazione e notifica. Le pompe di calore all’esterno con determinate dimensioni possono essere installate dopo aver seguito una procedura di notifica. In questo modo la durata di una procedura è passata da diversi mesi ad appena due settimane, per consentire ai Cantoni di snellire ulteriormente tali procedure nonché di risparmiare ulteriori risorse.
5.3 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la salute
Un’esecuzione unitaria nella valutazione delle pompe di calore comporta una maggiore certezza del diritto per fabbricanti, progettisti, committenti, vicini, installatori e autorità esecutive nelle fasi di pianificazione, presentazione e gestione delle domande nonché dei reclami in caso di rumore, con conseguente riduzione dei costi.
Con la nuova normativa, per le pompe di calore prodotte in serie e immesse sul mercato svizzero, oltre ai requisiti di cui all’Allegato 1.16 dell’ordinanza sull’efficienza energetica, nell’autodichiarazione, in corrispondenza del punto di esercizio standard A2/Wxx-30 secondo la norma EN 14825, occorre indicare anche il livello di potenza sonora. Il nuovo punto di riferimento della temperatura esterna di 2 °C(A2) comporta un ulteriore onere di misurazione per i fornitori di pompe di calore. Dal momento che è stato collegato a un punto standard utilizzato anche per la dichiarazione di efficienza energetica, l’onere aggiuntivo una tantum è stato considerato accettabile dal settore.
La semplificazione e la maggiore frequenza d’uso delle pompe di calore può accelerare la decarbonizzazione del settore degli edifici in Svizzera, con effetti positivi sul clima. La protezione della popolazione dal rumore rimane garantita.
12/12 054.10-00772/00002/00018/R114-1275