Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023
OIF
1 Introduzione
Il rapido passaggio a impianti di riscaldamento clima-compatibili è fondamentale per l’ulteriore avanzamento della decarbonizzazione in Svizzera e per il raggiungimento degli obiettivi climatici. A tale scopo le pompe di calore sono una tecnologia chiave: sostituire gli impianti di riscaldamento a olio o a gas con pompe di calore che sfruttano il calore ambientale può ridurre significativamente il consumo di vettori energetici fossili negli edifici. Di conseguenza, l’impiego delle pompe di calore ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni. Vi è un’ampia necessità di direttive chiare, semplici e uniformi in tutta la Svizzera, di procedure di autorizzazione rapide e snelle nonché di certezza del diritto e della pianificazione.
Poiché le pompe di calore generano rumore e possono disturbare il vicinato, sono soggette ad autorizzazione o notifica in conformità alle rispettive disposizioni cantonali. In tal senso il rumore delle pompe di calore rientra nel campo di applicazione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01), che, tra le altre cose, mira a proteggere l’uomo, la fauna e la flora da effetti dannosi e molesti come il rumore. A scopo di prevenzione, questi effetti devono essere limitati tempestivamente. In particolare la LPAmb stabilisce che le emissioni foniche, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Il principio di prevenzione formulato nella legislazione ambientale è sancito dalla Costituzione e rappresenta una pietra miliare del diritto ambientale svizzero.
Il ruolo effettivo svolto da tale principio per l’installazione di pompe di calore è stato ripetutamente oggetto di discussione in tempi recenti, soprattutto dopo che diverse sentenze del Tribunale federale hanno criticato la mancata verifica di misure precauzionali concrete. A fronte degli sviluppi tecnici nel campo delle pompe di calore, specie in presenza di bassi livelli di rumore (cioè qualora i valori di pianificazione siano rispettati), si registra in generale una diffusa incertezza nell’esecuzione sulle misure da stabilire e attuare nell’ambito della prevenzione. Diversi interventi politici sono quindi volti a chiarire la questione a livello di leggi od ordinanze nonché ad armonizzare l’esecuzione in tutta la Svizzera, tenendo conto del fatto che l’esercizio delle pompe di calore per il riscaldamento, a differenza di applicazioni tecnologicamente comparabili, dipende molto dalla temperatura esterna ed è limitato ai periodi freddi dell’anno.
Il 6 dicembre 2021 il Consigliere nazionale Matthias Jauslin ha depositato la mozione «Armonizzare l’ordinanza contro l’inquinamento fonico con il progresso tecnico» (21.4381)1. Il Consiglio federale è incaricato di adeguare e completare le disposizioni esistenti a livello di ordinanza, tenendo conto del progresso tecnico avvenuto nel settore delle pompe di calore, in modo che l’utilizzo delle moderne pompe di calore non sia più assoggettato a misure di riduzione delle emissioni foniche che vadano oltre il rispetto dei valori di pianificazione. La mozione «Semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni» (22.3388), depositata dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) il 26 aprile 20222 e adottata dal Consiglio nazionale il 2 giugno 2022, va nella stessa direzione.
1 Mozione 21.4381: Armonizzare l’ordinanza contro l’inquinamento fonico con il progresso tecnico.
2 Mozione 22.3388: Semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni. La mozione incarica il Consiglio federale di modificare l’ordinanza contro l’inquinamento fonico come segue: Una pompa di calore aria-acqua nuova per il riscaldamento di ambienti e per l’acqua calda deve essere costruita di modo che le immissioni foniche prodotte dal solo impianto non superino i valori di pianificazione. Per la valutazione dell’impianto di riscaldamento per le pompe di calore con potenza variabile sono determinanti le emissioni foniche a una temperatura esterna di 2° C. 3/12 054.10-00772/00002/00018/R114-1275