Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 12 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023
OIF
4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Articolo 7 capoverso 3 OIF
La presente revisione intende precisare le condizioni in cui occorre attuare ulteriori misure per la riduzione delle immissioni quando si installa una pompa di calore, nel caso in cui i valori di pianificazione siano rispettati, e quando tali misure sono da considerarsi sproporzionate fin dall’inizio ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Questo chiarimento a livello di ordinanza ha lo scopo di ridurre al minimo le incertezze nell’esecuzione nonché di tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnici nel settore delle pompe di calore. Inoltre, viene soddisfatta l’esigenza di direttive chiare, semplici e uniformi in tutta la Svizzera nonché di certezza del diritto e della pianificazione, senza per questo indebolire la protezione della popolazione dal rumore.
4.1.1 Proporzionalità di ulteriori misure di limitazione delle emissioni
Qualora i valori di pianificazione siano rispettati, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si possono prendere in considerazione ulteriori misure di protezione dal rumore nell’ambito della prevenzione solo se in tal modo si riesce a conseguire una riduzione supplementare sostanziale delle emissioni con una spesa relativamente contenuta. Per le pompe di calore aria-acqua utilizzate per il riscaldamento di ambienti e per l’acqua calda, da un lato occorre precisare che, per riduzione sostanziale delle immissioni al di sotto dei valori di pianificazione, si intende una riduzione del livello sonoro di almeno 3 dB. Dall’altro lato, si stabilisce che una spesa è relativamente contenuta, se i costi della misura non superano l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto a pompa di calore. Ciò consente di definire in modo comprensibile qual è il rapporto costi-benefici concreto che determina l’attuazione di ulteriori misure. La normativa viene ulteriormente concretizzata dalla versione rivista del corrispondente aiuto all’esecuzione di Cercle Bruit, il quale contiene una classificazione di varie misure ai sensi della regolamentazione qui illustrata.
4.1.1.1 Riduzione sostanziale delle emissioni
L’OIF prende in considerazione misure precauzionali e più severe di riduzione del rumore nell’ottica del loro effetto di limitazione delle emissioni. Si presume che una determinata riduzione delle emissioni comporti una riduzione percettibile del disturbo (fastidio, impatto sulla salute fisica). Nel caso di rumore compreso nell’intervallo dei valori limite di immissione, si applica la regola basata sulla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui un aumento o una diminuzione delle immissioni foniche di 1 dB è percettibile, il che comporta un aumento o una diminuzione dell’effetto sulla salute degni di considerazione. Pertanto, la modifica di un impianto è considerata «sostanziale» ai sensi della legislazione sulla protezione contro il rumore se le immissioni foniche aumentano di almeno 1 dB. In caso di inquinamento fonico inferiore ai valori di pianificazione, si presume un disturbo «al massimo lieve». Le variazioni di 1 dB in questo intervallo hanno un’influenza minima sul grado di fastidio e sugli effetti relativi alla salute. Pertanto, è possibile ipotizzare una riduzione sostanziale delle emissioni o delle immissioni solo con un valore di 3 dB.
Nelle zone residenziali, durante la notte il rumore di una pompa di calore non deve superare il valore di pianificazione determinante di 45 dB nel luogo di impatto (ad es. in corrispondenza della finestra di un edificio vicino). Al fine di tenere conto dell’effetto di disturbo di rumori continui come quello prodotto dalle pompe di calore, per il calcolo del livello sonoro, l’Allegato 6 OIF prevede una correzione del livello sotto forma di un supplemento forfettario di 5 dB durante il giorno e di 10 dB durante la notte. Per la componente tonale del rumore, di
8/12 054.10-00772/00002/00018/R114-1275