Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

La lettera b impone a queste persone di fornire parallelamente anche alla ElCom tutte le informazioni privilegiate che sono tenute a pubblicare secondo il diritto europeo. Anche in questo caso non è determinante se le persone obbligate pubblichino o meno le informazioni privilegiate, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarle e, contemporaneamente, trasmetterle alla ElCom.

Cpv. 3

Il Consiglio federale specificherà il genere e la portata delle informazioni da trasmettere nonché il momento della trasmissione. Prevederà altresì deroghe all’obbligo di trasmissione, ad esempio fissando, per determinate transazioni e ordini di negoziazione, un valore soglia al di sotto del quale tale obbligo viene meno. A tal fine tiene conto delle disposizioni dell’UE (cfr. art. 31 cpv. 1).

Il diritto dell’UE prevede, ad esempio, deroghe per i contratti per la consegna fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW. Parimenti per i contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW. Questi valori si possono adottare come indicativi per la determinazione di un valore soglia adeguato per le transazioni e gli ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

Art. 6 Obblighi degli intermediari

Le persone fisiche o giuridiche che mediano a titolo professionale transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono soggette a diversi obblighi. Si tratta di doveri che nascono dalla constatazione che un numero significativo di transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso è mediato da tali persone. In quanto intermediari, essi possiedono una conoscenza esclusiva del mercato in cui operano e dei loro clienti: si trovano perciò in una posizione ideale per monitorare le attività di negoziazione e riconoscere i comportamenti di mercato non ammessi.

Per qualificarsi come intermediari ed essere assoggettate ai rispettivi obblighi, tali persone fisiche e giuridiche devono soddisfare entrambi questi criteri:

- innanzitutto, l’attività va svolta a titolo professionale, ossia come attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole;

- in secondo luogo, la fattispecie deve riguardare una mediazione di transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, ossia un’attività avente lo scopo di:

o offrire a terzi (acquirenti o venditori) la possibilità di concludere direttamente una transazione con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso o di assisterli in tale compito (in altri termini, la transazione viene conclusa), oppure