Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

o mettere a disposizione un’istituzione che faciliti la conclusione di transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso da parte di terzi (acquirenti o venditori). Non è sufficiente la semplice messa a disposizione di mezzi con cui le parti di una (eventuale) transazione possano comunicare tra loro.

La caratteristica principale di queste persone è il loro ruolo di intermediari (a prescindere che operino come committenti o come agenti). A differenza del concetto di operatore di mercato, quindi, non è determinante la conclusione, quanto l’organizzazione della transazione. Tuttavia, non si può escludere che la stessa persona agisca come intermediario per una transazione e, al tempo stesso, sia presente anche come operatore di mercato.

Questa regolamentazione riguarda principalmente le borse dell’elettricità e del gas, i broker e altre persone che organizzano transazioni a titolo professionale, come pure le piattaforme multilaterali di negoziazione. Le borse elettriche più importanti per la Svizzera si trovano in Francia (EPEX Spot) e Germania (EEX) e sono quindi soggette agli obblighi di cui al regolamento REMIT. EPEX Spot gestisce il mercato svizzero delle attività day-ahead sin dalla sua fondazione nel 2009, e a giugno 2013 ha lanciato il mercato intraday svizzero.

Secondo la lettera a, le persone cui si riferisce il presente articolo devono introdurre, nella loro «sfera di influenza», misure precauzionali e procedure atte a riconoscere ogni forma di comportamento sul mercato non ammesso. In qualità di soggetti professionali attivi sui mercati dell’energia all’ingrosso, sono tenuti a monitorare in modo proattivo i mercati in cui operano.

Secondo la lettera b, dette persone devono segnalare tempestivamente alla ElCom ogni sospetto fondato che una transazione possa costituire un comportamento sul mercato non ammesso. Con questa notifica esse devono indicare alla ElCom l’identità del o degli operatori di mercato, quando si è verificato il comportamento sul mercato non ammesso e i mercati interessati, nonché i dettagli delle transazioni o degli ordini di negoziazione interessati. Inoltre, la segnalazione deve avvenire quanto prima, ossia non appena sussiste un sospetto fondato: di regola, entro quattro settimane.

Capitolo 3: Comportamento sul mercato non ammesso

Art. 7 Divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate

Cpv. 1

La definizione del divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate si basa sia sulle norme dell’UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 142 cpv. 1 LInFi). Tuttavia, a differenza della LInFi, tale divieto non si limita ai valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera, ma riguarda tutti i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b).