Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Il primo aspetto del divieto riguarda lo sfruttamento di informazioni privilegiate, o un tentativo in questo senso, al fine di acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso per conto proprio o per conto di terzi.
Per «acquisto e alienazione» si intendono tutte le operazioni correlate a ordini di negoziazione o transazioni o facenti parte della registrazione di ordini o della conclusione di transazioni in uno o più mercati dell’energia all’ingrosso e che riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Una differenza sostanziale rispetto al diritto dei mercati finanziari consiste nel fatto che, come nel caso delle norme dell’UE, è vietato anche il tentativo di sfruttare informazioni privilegiate. Il divieto di avvalersi di tali conoscenze si applica a decorrere dal momento in cui la persona interessata ne entra in possesso e commette un’azione equivalente all’acquisto o all’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Inoltre, il divieto prescinde da un’eventuale intenzionalità sotto il profilo soggettivo. In altri termini, non importa se l’atto è doloso o negligente.
Ulteriore differenza rispetto al diritto dei mercati finanziari è che il divieto di acquisto e di alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non distingue gli atti commessi per conto proprio da quelli commessi per conto di terzi. Infatti, nel commercio dell’energia all’ingrosso è frequente che una persona fisica che sfrutta informazioni per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso spesso non lo faccia a proprio vantaggio, ma piuttosto nell’interesse della persona giuridica per cui lavora (in genere il datore di lavoro o un’impresa collegata).
Analogamente al diritto dei mercati finanziari, ai fini della presente disposizione è irrilevante il conseguimento di un vantaggio patrimoniale. In altri termini, la disposizione risulta violata a prescindere che il vantaggio sleale derivante dall’asimmetria nella conoscenza di un’informazione si concretizzi o meno in un vantaggio finanziario (n. 1).
Il secondo aspetto del divieto riguarda la trasmissione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori dell’ambito dell’esercizio del lavoro, della professione o dell’adempimento dei compiti della persona in questione. Analogamente all’articolo 128 dell’ordinanza del 25 novembre 201514 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi), la lettera b è formulata in modo tale da rendere ammissibile la comunicazione di informazioni privilegiate a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.
Il terzo aspetto del divieto concerne lo sfruttamento di informazioni privilegiate allo scopo di raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. A questo proposito, per «raccomandazione» si intende qualsiasi azione di una persona in possesso di informazioni privilegiate volta a trasmettere a un’altra persona, in relazione a tale conoscenza, uno o più segnali diretti o indiretti utili alla negoziazione di prodotti energetici svizzeri in uno o più mercati dell’energia all’ingrosso. Non è vietata solo la trasmissione di informazioni privilegiate a un’altra persona, ma anche l’invio di un segnale in vista della negoziazione di prodotti energetici
14 RS 958.11