Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
svizzeri all’ingrosso. È irrilevante altresì se la persona che ha ricevuto la raccomandazione si sia effettivamente avvalsa di tale conoscenza per compiere una negoziazione.
Cpv. 2
L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo e si basa sulle analoghe disposizioni dell’UE.
Peraltro, la norma si applica in senso lato a tutte le persone che sanno o devono sapere che si tratta di informazioni privilegiate. Ciò impone una responsabilità specifica alle persone fisiche e giuridiche che hanno un coinvolgimento per lo più indiretto in processi che generano o gestiscono informazioni privilegiate, o che sono in contatto, per motivi personali o professionali, con persone che trattano e quindi ricevono tali informazioni (p. es. personale amministrativo che è a conoscenza dei periodi di inattività di un’azienda elettrica).
La questione determinante è se la persona interessata, alla luce della sua esperienza professionale e della transazione conclusa, sappia o debba sapere che si tratta di un’informazione privilegiata. Inoltre, la transazione o l’ordine di negoziazione deve essere stato effettuato o impartito sulla base delle informazioni privilegiate. Quindi, le transazioni o gli ordini di negoziazione di cui si possa dimostrare che, nonostante la conoscenza di informazioni privilegiate, non sono stati effettuati o impartiti sulla base delle stesse, non contravvengono al divieto.
Cpv. 3
Non è un caso di comportamento sul mercato non ammesso quello in cui la società nazionale di rete o i gestori della rete di trasporto del gas, per garantire l’esercizio sicuro della rete, si avvalgono di informazioni privilegiate per acquistare o alienare elettricità o gas o se per quello stesso scopo raccomandano ad altri tale acquisto o alienazione. Tuttavia, essi non possono comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione non avvenga nel normale esercizio della professione o nell’adempimento dei propri compiti.
Sono consentiti, ad esempio, gli acquisti effettuati nell’ambito della fornitura di prestazioni di rete, ad esempio per energia e potenza di regolazione o per spostamenti di produzione e di carico (re-dispatching).
Cpv. 4
Non sussiste comportamento illecito se gli atti di un operatore di mercato sono compiuti nell’ambito di provvedimenti d’emergenza disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas, sia che ciò avvenga in ottemperanza all’articolo 9 LAEl o nell’ambito di misure preparatorie o di