Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

intervento economico avviate in virtù degli articoli 5 seg. e 31 seg. della legge del 17 giugno 201615 sull’approvvigionamento del Paese (LAP).

Cpv. 5

Il capoverso 5 stabilisce che il Consiglio federale può prevedere altri casi in cui l’impiego di informazioni privilegiate è eccezionalmente ammesso. Si tratta in particolare di operazioni effettuate per adempiere un obbligo che l’operatore di mercato ha assunto prima di ottenere l’informazione privilegiata. Sono altresì incluse le operazioni eseguite da produttori di elettricità all’esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità di produzione impreviste, quando gli operatori di mercato non sarebbero altrimenti in grado di far fronte ai propri obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d’intesa con la società nazionale di rete per garantire l’esercizio sicuro della rete.

Art. 8 Divieto di manipolazione del mercato

Cpv. 1

La definizione del divieto di sfruttamento e di trasmissione di informazioni privilegiate si basa sia sulle norme dell’UE sia sul diritto dei mercati finanziari (art. 143 cpv. 1 LInFi).

Come è stato detto in riferimento all’articolo 9, tale divieto non si limita ai valori mobiliari ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera, ma riguarda tutti i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b). Inoltre, il divieto di manipolazione del mercato non presuppone né il fine di lucro né il dolo. Ciò rende irrilevante l’eventuale intenzionalità dell’atto. Di conseguenza, anche una semplice attività di negoziazione errata può costituire una manipolazione del mercato.

Il divieto di manipolazione del mercato comprende tre aspetti, vale a dire la diffusione di informazioni che possono fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. a), l’effettuazione di transazioni o il conferimento di ordini di negoziazione che forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. b n. 1), oppure che influenzano o possono influenzare il prezzo di uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso ottenendo un livello di prezzo artificioso (lett. b n. 2).

La diffusione di informazioni, in qualsiasi forma, che forniscono o potrebbero fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, rappresenta una violazione del divieto di manipolazione del mercato. Il termine «informazioni» va inteso come qualsiasi tipo di informazione, comprese voci, notizie, informazioni false o fuorvianti e informazioni di scarsa qualità.

15 RS 531