Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

La diffusione è considerata inammissibile se chi la effettua sa o deve sapere che l’informazione è falsa o fuorviante. Non è necessario dimostrare che la diffusione delle informazioni abbia effettivamente indotto in errore gli operatori di mercato: basta infatti la prova dell’esistenza di un nesso diretto tra le informazioni false o fuorvianti diffuse e le componenti della domanda, dell’offerta o del prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, o anche di un nesso indiretto, ossia quando è più probabile che improbabile che la diffusione delle informazioni in questione possa influire sulle componenti menzionate.

Non sono rilevanti il canale o i mezzi utilizzati per diffondere le informazioni (media, compreso Internet, o altri mezzi tra cui p. es. i media sociali, le chat room ecc.), né il numero di destinatari delle informazioni (lett. a n. 1).

Un aspetto in comune ai comportamenti secondo le lettere a e b riguarda il fatto di aver fornito o aver potuto fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

I segnali falsi o fuorvianti provenienti dalla diffusione di determinate informazioni o da determinati ordini di negoziazione o transazioni possono indurre altri operatori di mercato a prendere decisioni di negoziazione sulla base di informazioni false o fuorvianti riguardanti l’offerta, la domanda o i prezzi, e quindi a negoziare in modi che non avrebbero considerato in assenza di un comportamento manipolativo. Tali ordini di negoziazione o transazioni, se percepiti o presunti da altri operatori di mercato, possono anche ingenerare diffidenza nei confronti dell’integrità del mercato e, ad esempio, influire negativamente sulla liquidità. In determinate circostanze, possono inviare segnali di prezzo falsi o fuorvianti anche ai consumatori o ai dettaglianti di energia, laddove vi siano contratti al dettaglio indicizzati ai prezzi dell’energia all’ingrosso.

Ne sono esempi gli ordini di negoziazione o le transazioni che vengono emessi o eseguiti a un livello di prezzo non redditizio per l’operatore di mercato, nonché gli ordini di negoziazione o le transazioni errati e quindi non indicativi di un interesse reale all’acquisto o alla vendita al prezzo considerato.

Al fine di determinare se il comportamento sospetto ha fornito segnali falsi o fuorvianti al mercato, è necessario esaminare la situazione del mercato prima e dopo il comportamento in questione, così da poter valutare se l’evoluzione del mercato possa essere attribuita a tale comportamento (o ad altre eventuali circostanze).

Anche se vi è l’impressione che le diffusioni di informazioni, le transazioni o gli ordini di negoziazione oggetto di sospetto non abbiano avuto alcuna ripercussione sull’andamento del mercato, e quindi anche se non si può presumere che tali comportamenti abbiano effettivamente fornito al mercato segnali falsi o fuorvianti, tali attività si possono comunque ritenere manipolative se avrebbero potuto fornire tali segnali. Di fatto, la presente disposizione vieta non solo qualsiasi diffusione di informazioni o attività di negoziazione che effettivamente invii segnali falsi o fuorvianti, ma anche quelle che potrebbero potenzialmente farlo. La probabilità che un determinato comportamento fornisca al mercato segnali falsi o fuorvianti deve essere valutata tenendo conto