Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
delle circostanze esistenti al momento del comportamento sospetto e delle caratteristiche della diffusione di informazioni, degli ordini di negoziazione o delle transazioni su cui si nutre un sospetto. Tra le caratteristiche che aumentano la probabilità che transazioni od ordini di negoziazione su cui si nutre un sospetto forniscano segnali falsi o fuorvianti vi sono il grado di significatività, livelli di prezzo disallineati, il loro collocamento vicino ai confini di periodi di riferimento o la ricorrenza.
Infine, può esserci manipolazione del mercato anche quando si ottiene un livello di prezzo artificioso attraverso ordini di negoziazione o transazioni. Il verbo «ottenere» rimanda al fatto che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso venga fissato o posizionato con successo a un certo livello. L’implicazione è quindi che un prezzo sia almeno in parte riconducibile alle azioni compiute (in questo caso, a ordini di negoziazione e/o transazioni) da un operatore di mercato.
Il concetto di «livello di prezzo artificioso» sottintende che il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso non risponde al livello dei prezzi che si sarebbe avuto sul mercato in un contesto di interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che sarebbe stato il riflesso di meccanismi di mercato di base. Tuttavia, è opportuno non confondere tra loro prezzi artificiosi e prezzi anormali: un prezzo di mercato può infatti essere estremamente alto o basso, ma comunque rimanere del tutto giustificabile nella congiuntura di riferimento (p. es., in un contesto di produzione elettrica scarsa).
Affinché il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso si possa considerare artificioso, non è necessario che esso rimanga a tale livello per un certo periodo di tempo, dato che si può classificare come manipolativo anche un movimento artificioso dei prezzi in un arco di tempo brevissimo.
La fissazione del prezzo a un livello artificioso rappresenta sempre una manipolazione del mercato, a meno che la persona non dimostri sia di aver agito per motivi legittimi sia di non aver violato le prassi di mercato ammesse sui mercati dell’energia all’ingrosso. L’onere della prova incombe all’operatore di mercato sospettato. I motivi addotti per giustificare un ordine di negoziazione o una transazione e che dimostrano che il comportamento era conforme alle prassi di mercato ammesse devono essere esaminati caso per caso (lett. b n. 2).
Cpv. 2
Il capoverso 2 specifica il divieto di manipolazione del mercato aggiungendo il tentativo, ossia un’azione compiuta con l’intento di ottenere gli effetti di cui al capoverso 1, indipendentemente dal fatto che tali effetti si producano o meno. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto al diritto dei mercati finanziari, ma in linea con le norme dell’UE.