Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

partecipazione al processo legislativo, l’adempimento di compiti internazionali (cfr. art. 19) e l’osservazione del mercato.

La tassa di vigilanza copre i costi della ElCom che possono essere imputati agli operatori di mercato su base non individuale ma collettiva. Tale imputazione è giustificata dal fatto che la cerchia degli assoggettati al pagamento della tassa coincide con quella dei suoi beneficiari; si tratta perciò di un caso di equivalenza di gruppo qualificata, ragion per cui la tassa forfettaria annuale si categorizza come tributo causale: i costi della vigilanza causati dal gruppo degli operatori di mercato sono coperti, secondo il principio di causalità, mediante somme prelevate da loro.

Cpv. 1

Conformemente al capoverso 1, la ElCom riscuote emolumenti per finanziare le proprie prestazioni di servizi e per coprire i costi di ogni singola procedura di vigilanza. In questo modo si tiene conto anche di tutti i casi in cui le procedure non si traducono in una decisione formale o vengono interrotte.

Per il resto, il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti conformemente all’articolo 46a LOGA.

Cpv. 2

I costi non coperti dagli emolumenti devono essere suddivisi, per quanto possibile, per singoli ambiti di vigilanza (mercato all’ingrosso dell’elettricità e del gas), ossia in base a quanto le singole categorie di operatori di mercato incidono sul costo generale della vigilanza finanziato attraverso la relativa tassa. In questo modo si previene che gli operatori di mercato inseriti in un ambito di vigilanza cofinanzino gli oneri generali da attribuire a un ambito differente.

Cpv. 3

Il capoverso 3 elenca i criteri da seguire per determinare la tassa di vigilanza per i vari ambiti. Tra questi vi sono diversi indicatori del volume dell’attività di negoziazione, vale a dire la somma di bilancio, il volume delle transazioni con prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e il ricavo lordo. Si crea in questo modo una correlazione tra l’onere generale della vigilanza non ascrivibile singolarmente agli operatori di mercato e la portata della loro attività di negoziazione. Una ripartizione di questo onere in base al volume è adeguata, poiché si può presumere che in termini di personale l’autorità faccia fronte a un dispendio maggiore per esercitare la vigilanza sulle grandi imprese piuttosto che su quelle piccole.

Cpv. 4 e 5

Per il resto, il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. Esso disciplina altresì i dettagli del finanziamento, segnatamente le basi di calcolo, gli ambiti di vigilanza e