Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
Art. 11 Segreto d’ufficio
Cpv. 1 e 2
La definizione del segreto d’ufficio si rifà a quella contenuta nell’articolo 14 LFINMA.
Il segreto d’ufficio obbliga a mantenere il massimo riserbo su tutto ciò che non sia noto o accessibile al pubblico e in cui la ElCom o terzi inseriti in un rapporto giuridico con essa (cfr. art. 14 cpv. 4 LFINMA) abbiano un interesse degno di protezione al mantenimento del segreto. L’obbligo di serbare il segreto comprende gli accertamenti ufficiali; esso sussiste anche dopo la cessazione dell’attività per la ElCom. Le violazioni del segreto d’ufficio sono punibili ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale svizzero19 (CP).
Sottostanno al segreto d’ufficio anche tutti i mandatari della ElCom, in particolare gli specialisti consultati conformemente all’articolo 4 del regolamento interno20, applicabile in virtù del rimando contenuto nell’articolo 9 capoverso 2.
Cpv. 3
Poiché il regolamento interno della ElCom non precisa la procedura per l’esonero dal segreto d’ufficio (cfr. art. 320 n. 2 CP), tale procedura è disciplinata nel presente capoverso.
Art. 12 Trattamento dei dati
Cpv. 1
La presente disposizione riprende sostanzialmente le norme vigenti per il trattamento dei dati da parte della FINMA (art. 23 LFINMA). La raccolta di informazioni approfondite sugli operatori di mercato è un requisito fondamentale per l’esercizio della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. È quindi ragionevole attendersi che nell’ambito della sua attività di vigilanza la ElCom tratterà una grande quantità di dati personali, compresi anche dati degni di protezione concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale. Per questo motivo il capoverso 1 autorizza la ElCom a trattare questo tipo di dati (cfr. art. 17 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati [LPD] risp. art. 34 cpv. 2 della LPD del 25 settembre 2020, completamente riveduta). Peraltro, in virtù dell’articolo 26b OAEl, la
19 RS 311.0
20 RS 734.74
21 RS 235.1