Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
ElCom già dispone della facoltà di trattare determinati dati nel settore del commercio all’ingrosso di energia.
Cpv. 2
Il capoverso 2 contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui la ElCom può trattare dati ai sensi del capoverso 1. Oltre alle attività relative alla vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso e sugli operatori di mercato, l’enumerazione include anche varie procedure che la ElCom deve eseguire, nonché l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
Cpv. 3
Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla gestione di un sistema d’informazione da parte della ElCom, stabilendo quali dati essa sia autorizzata a pubblicare per migliorare la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso. La pubblicazione di dati non deve in alcun caso produrre una distorsione della concorrenza. La valutazione dei dati da pubblicare deve basarsi sulle possibili condizioni di concorrenza attuali e future.
Capitolo 5: Strumenti di vigilanza
Art. 13 Obbligo d’informazione
La definizione dell’obbligo d’informazione si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 29 cpv. 1 LFINMA).
Per poter svolgere il suo compito di vigilanza, la ElCom deve avere la possibilità di eseguire determinati provvedimenti d’inchiesta. Può ad esempio esigere dagli operatori di mercato e da tutte le persone coinvolte in transazioni e ordini di negoziazione ai sensi della presente legge tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
Non è invece previsto un diritto di perquisizione, di citazione e di interrogatorio, in quanto per la procedura amministrativa attinente alla vigilanza si considera sufficiente l’obbligo di informazione. Se una fattispecie può avere rilevanza (anche) penale, l’autorità di perseguimento penale ha la facoltà di effettuare perquisizioni domiciliari, nonché di convocare e interrogare testimoni o persone informate sui fatti. Tale differenziazione riguardo ai diritti d’inchiesta nasce dal fatto che l’illecito è più grave nelle fattispecie dai risvolti penali piuttosto che per i comportamenti non ammessi sotto il profilo della vigilanza.