Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Art. 14 Confisca

Cpv. 1 e 2

La definizione di confisca si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 35 LFINMA).

Se un operatore di mercato realizza un utile o evita una perdita violando gravemente le disposizioni in materia di vigilanza, la ElCom può riscuotere l’utile o il «controvalore» della perdita evitata. Spetta alla ElCom valutare l’esistenza di una violazione grave. In linea di massima, sussiste una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza quando un operatore di mercato si rende colpevole di comportamento sul mercato non ammesso. È altresì immaginabile che l’accumulo di diverse o ripetute infrazioni di lieve entità crei una situazione di violazione grave.

La ElCom provvede affinché la confisca non si traduca in un rigore eccessivo, ad esempio qualora tale provvedimento ponga una persona a rischio di fallimento. Inoltre, diversamente da quanto sancito in materia dal CP, la ElCom può ordinare una confisca soltanto presso persone od operatori di mercato coinvolti in transazioni od ordini di negoziazione ai sensi della presente legge, non presso soggetti terzi. L’atto di confisca acquisisce perciò carattere compensativo, non sanzionatorio.

Cpv. 3

Il provvedimento non può restare vano perché non è possibile calcolare l’importo da confiscare. Pertanto la ElCom ha la facoltà di effettuare una stima dei valori patrimoniali da confiscare, se la loro entità non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato.

Cpv. 4

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni a contare dalla violazione delle disposizioni in materia di vigilanza.

Cpv. 5

Il capoverso 5 precisa il rapporto con le corrispondenti disposizioni del CP. Il rapporto con il diritto dei mercati finanziari è disciplinato dall’articolo 18.

Cpv. 6

Se, a seguito di una grave violazione delle disposizioni in materia di vigilanza, sussiste nei confronti di un operatore di mercato una pretesa di risarcimento non contestata (p. es. a seguito di conciliazione extragiudiziale) o accertata dal tribunale, la ElCom può, su richiesta della persona lesa, versarle un indennizzo fino a concorrenza dell’importo dei valori patrimoniali confiscati.