Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Se non vi è alcuna parte lesa o se non vengono sollevate pretese di risarcimento, i valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione. Se l’entità delle pretese di risarcimento è inferiore ai valori patrimoniali confiscati, anche la rimanenza è devoluta alla Confederazione (cpv. 6).

Art. 15 Divieto di esercizio della professione e dell’attività

Cpv. 1

La definizione di esercizio della professione e dell’attività si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 33 e 33a LFINMA).

In caso di comportamento sul mercato non ammesso o di altra violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, la ElCom può vietare al responsabile l’esercizio di un’attività dirigente presso un operatore di mercato. Tale divieto può anche limitarsi a uno specifico ambito di attività, tenuto conto in particolare anche del rischio di un ulteriore illecito.

Il divieto di esercizio della professione ai sensi della presente legge si distingue dall’interdizione di esercitare unʼattività di cui all’articolo 67 CP, che il tribunale può pronunciare solo se nell’ambito di un’attività professionale è stato commesso un crimine o un delitto punito con la detenzione per più di sei mesi e se sussiste altresì il rischio di ulteriori abusi. Il divieto di esercizio della professione ai sensi della presente disposizione punisce invece la violazione grave degli obblighi di vigilanza, non l’infrazione commessa nell’ambito di un’attività professionale. Questo trattamento più rigoroso è giustificato dalla posizione di rilievo assunta, nella vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso, dai beni da salvaguardare, quali la funzionalità dei mercati e la protezione dei consumatori finali da prezzi abusivi dell’elettricità e del gas. Per questo motivo l’autorità di vigilanza deve poter adottare misure preventive e repressive, come il divieto di esercizio della professione, nei confronti delle persone che esercitano una funzione dirigenziale (lett. a).

A titolo integrativo, la ElCom ha anche la possibilità di vietare a un collaboratore di un operatore di mercato di effettuare transazioni e di conferire ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sui mercati dell’energia all’ingrosso (lett. b).

Cpv. 2

Tali divieti possono essere ordinati per una durata massima di cinque anni.

Art. 16 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

Cpv. 1 e 2

In caso di grave contravvenzione agli obblighi in materia di vigilanza, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale in forma elettronica o a stampa non appena è passata