Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

in giudicato; la decisione può contenere indicazioni sulle persone interessate. La decisione finale rappresenta l’accertamento definitivo di una situazione giuridica. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa e quindi può essere impugnata. Inoltre, la ElCom deve garantire che nella decisione non vengano fornite indicazioni riguardanti soggetti terzi.

Capitolo 6: Collaborazione con altre autorità

Art. 17 Competenza della FINMA

La presente legge si applica in primo luogo alla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. In questo contesto gli articoli 7 e 8 non si possono applicare a quei prodotti che sono anche strumenti finanziari ai sensi della LInFi. Di conseguenza, nel caso di un comportamento sul mercato non ammesso ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge e degli articoli 142 o 143 LInFi la competenza e la valutazione sono disciplinate nella LInFi. Una regolamentazione analoga si trova nel diritto dell’UE, segnatamente nel regolamento REMIT. Non è invece disciplinato in modo specifico il rapporto con la sfera di competenza della COMCO. È quindi possibile che in una medesima circostanza si attivi in parallelo la vigilanza sia della ElCom che della COMCO, ognuna nel proprio ambito e con i propri strumenti.

In ogni caso va ricordato che questa disposizione non esclude in alcun modo l’applicabilità di altri articoli della presente legge ai prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che sono anche strumenti finanziari ai sensi della LInFi. Gli obblighi di registrazione, trasmissione e pubblicazione si applicano anche alle persone che negoziano tali prodotti. Per ridurre i tempi e per considerazioni di natura procedurale non è invece necessario far pervenire anche alla ElCom le informazioni sulle transazioni o sugli ordini di negoziazione già soggette a obbligo di trasmissione in virtù della LInFi, dato che la ElCom può ottenerle nel quadro di uno scambio di informazioni (cfr. art. 19 cpv. 3).

Art. 18 Autorità di perseguimento penale

Cpv. 1

Il capoverso 1 sancisce l’obbligo reciproco della ElCom e delle autorità di perseguimento penale (della Confederazione o dei Cantoni) di scambiarsi le informazioni di cui necessitano nell’ambito della collaborazione tesa all’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. Tuttavia, in proposito la ElCom è autorizzata a trasmettere esclusivamente informazioni che ha raccolto in virtù della presente legge, e non

– ad esempio – quelle ottenute dando esecuzione alla LAEl. L’utilizzo di dette informazioni nei procedimenti penali è soggetto alle regole del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200722 (CPP).

22 RS 312.0