Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Cpv. 2

La ElCom e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni sono chiamate a coordinare, per quanto possibile e necessario, i loro procedimenti.

Cpv. 3

Viene inoltre imposto alla ElCom lo stesso obbligo che l’articolo 38 capoverso 3 LFINMA prevede per la FINMA, ossia quello di informare le competenti autorità di perseguimento penale se nell’ambito della sua attività di vigilanza ha conoscenza di crimini o delitti di diritto comune o di infrazioni del disposto della presente legge. Non sussistono altri obblighi di informazione. La ElCom non è tenuta nemmeno a indagare attivamente sull’esistenza di reati di diritto comune.

Art. 19 Altre autorità nazionali

Cpv. 1

In linea con l’articolo 25 capoverso 2 LAEl è istituito l’obbligo per le altre autorità svizzere di fornire alla ElCom informazioni o documenti di cui essa ha bisogno ai fini dell’esecuzione della presente legge. Questo obbligo riguarda sia i servizi della Confederazione che quelli cantonali.

Lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative e l’Ufficio federale dell’energia (UFE) deriva dall’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Cpv. 2

La ElCom può trasmettere ad altre autorità di vigilanza svizzere quali la COMCO, la FINMA o l’UFE (p. es. nell’ambito dell’obbligo di trasporto di gas naturale secondo l’art. 13 della legge del 4 ottobre 196324 sugli impianti di trasporto in condotta [LITC]) le informazioni non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

Cpv. 3

La ElCom e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigilanza. Uno scambio regolare di informazioni tra queste due autorità di vigilanza è della massima importanza per il buon funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso e dei mercati finanziari.

23 RS 313.0

24 RS 746.1