Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Art. 20 Motivi di rifiuto

La ElCom può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti se servono unicamente alla formazione interna dell’opinione (lett. a) o se la loro comunicazione pregiudicherebbe un procedimento in corso o l’attività di vigilanza della ElCom (lett. b). Un ulteriore motivo di rifiuto può essere l’incompatibilità della comunicazione con gli obiettivi o con lo scopo della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso (lett. c).

Per effetto dell’attività di vigilanza, la ElCom viene a conoscenza di numerose informazioni riservate sugli operatori di mercato e altre persone fisiche o giuridiche. Da un lato tali informazioni devono essere protette per non pregiudicare l’attività di vigilanza della ElCom, dall’altro occorre salvaguardare i legittimi interessi delle autorità di perseguimento penale e delle altre autorità nazionali a disporne. Spetta alla ElCom soppesare questi diversi interessi e tenerne conto in modo equilibrato.

Art. 21 Controversie

Analogamente al caso delle divergenze d’opinione che possono emergere nella collaborazione tra la FINMA da un lato e le autorità di perseguimento penale e altre autorità svizzere dall’altro (art. 41 LFINMA), la competenza della decisione definitiva è assegnata al Tribunale amministrativo federale anche nei casi analoghi concernenti la El-Com. Non si tratta degli accertamenti riguardanti questioni di competenza, per le quali si applicano i principi procedurali generali di cui agli articoli 8 e 9 della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa (PA), bensì di valutare le controversie in materia di collaborazione tra le autorità coinvolte, segnatamente in materia di scambio di informazioni. Poiché il Tribunale amministrativo federale si occupa di questioni concernenti la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso già in qualità di istanza ordinaria di ricorso, può valutare anche se gli interessi della vigilanza su tali mercati prevalgano su quelli dell’autorità che ha presentato la richiesta (cfr. art. 17 cpv. 3).

Art. 22 Collaborazione con autorità estere

Cpv. 1

Il capoverso 1 prevede che, per l’applicazione della presente legge, la ElCom può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere competenti per la vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso. L’accoglimento di tale richiesta è retto dal diritto determinante per le autorità estere.

Cpv. 2

La ElCom può trasmettere alle autorità estere informazioni e documenti a condizione in primo luogo che dette informazioni siano utilizzate esclusivamente per l’esecuzione

25 RS 172.021