Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
di disposizioni concernenti l’integrità e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso oppure siano ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi; in secondo luogo, che le autorità estere (come la ElCom, in virtù degli art. 4 e 22 della presente legge in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 lett. e della legge del 24 marzo 200026 sul personale federale [LPers]) siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; in terzo luogo che le informazioni siano trasmesse o pubblicate soltanto con il consenso dell’autorità svizzera; e infine che le autorità estere competenti siano autorizzate in virtù di un accordo internazionale.
Cpv. 3
Secondo il capoverso 3 la ElCom deve opporsi alla trasmissione se l’autorità estera interessata non concede la reciprocità nel caso speculare.
Cpv. 4
Se nell’ambito di una procedura di assistenza amministrativa la ElCom intende trasmettere informazioni a un’autorità estera, deve informarne le persone interessate e invitarle a prendere posizione. La ElCom è tuttavia esonerata da tale obbligo se ciò non è possibile o comporta un dispendio sproporzionato.
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 23 Sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate
La disposizione penale concernente lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 154 LInFi), dato che la natura del reato e il relativo illecito sono paragonabili. Si tratta della controparte penale della fattispecie normata nell’articolo 7 sotto il profilo della vigilanza.
La struttura della norma rispecchia la cerchia degli autori del reato e la gravità della pena. Quale autore entra in considerazione qualsiasi persona fisica che dispone di informazioni privilegiate. La gravità della pena dipende dal motivo per cui una persona è a conoscenza di informazioni privilegiate. Agli insider primari, e cioè le persone che hanno accesso diretto a informazioni privilegiate, può essere comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 1) o, in casi qualificati, una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (cpv. 2). Gli insider secondari, e cioè le persone che ricevono un’informazione privilegiata da un insider primario o commettendo un crimine o un delitto, sono puniti con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (cpv. 3). Chi riceve un’informazione privilegiata solo per caso è punito con una multa (cpv. 4).