Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Cerchia di persone
Le persone descritte al capoverso 1 sono considerate cosiddetti insider primari. Si tratta di persone che hanno accesso direttamente e regolarmente a informazioni privilegiate in virtù della loro attività o partecipazione. Vengono menzionate espressamente le persone che si presentano come organi o membri di un organo direttivo o di vigilanza di un operatore di mercato o di una società che lo controlla o ne è controllata. Sono tuttavia considerate insider primari anche le persone che vanno classificate come personale ausiliario o incaricati, come gli assistenti e i consulenti legali, nonché le persone al di sotto del livello dirigenziale massimo che hanno accesso a informazioni sensibili o che addirittura le creano.
Le informazioni privilegiate non devono necessariamente provenire dall’ambiente professionale immediato dell’autore. È altresì un insider primario la persona a conoscenza del fatto che la propria impresa concluderà con un’altra impresa un contratto non ancora reso pubblico che probabilmente influenzerà in misura sensibile il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Sono compresi anche i casi in cui l’insider primario viene a conoscenza di un’informazione riservata riguardante circostanze esterne all’impresa ma capaci di influenzare il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Gli insider secondari ai sensi del capoverso 3 sono persone che hanno ricevuto un’informazione direttamente e attivamente da un insider primario, ad esempio i giornalisti che nel quadro di un’informazione giornalistica sono informati in precedenza di fatti confidenziali. Il requisito della fattispecie penale di sfruttamento di informazioni privilegiate è che una persona riceva le informazioni allo scopo di utilizzarle a proprio vantaggio. Ad esempio, se nel quadro delle trattative concernenti un’offerta pubblica di acquisto il potenziale acquirente è messo a conoscenza di informazioni privilegiate provenienti dall’altra impresa e le sfrutta per effettuare transazioni.
Sono considerate insider secondari anche le persone che hanno ottenuto un’informazione privilegiata commettendo un crimine o un delitto.
Il capoverso 4 inserisce nella cerchia di persone anche coloro che vengono a conoscenza di informazioni privilegiate per caso, ad esempio il personale addetto alle pulizie, che può venire a conoscenza di informazioni privilegiate nello svolgimento della propria attività (p. es. svuotando i cestini della carta).
Restano escluse dalla cerchia di persone le persone giuridiche. L’applicabilità dell’articolo 102 capoverso 2 CP (responsabilità penale secondaria dell’impresa) obbligherebbe le imprese a sorvegliare i loro collaboratori 24 ore su 24, un compito dal dispendio sproporzionato – laddove fosse di fatto realizzabile. Tra l’altro una punibilità dell’impresa sarebbe inutile, anche perché i vantaggi patrimoniali ottenuti da un’impresa nell’ambito di un reato di sfruttamento di informazioni privilegiate possono essere confiscati (cfr. art. 70 cpv. 1 CP).
Oggetto del reato