Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Costituiscono oggetto del reato le informazioni riservate la cui divulgazione è tale da influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Si tratta di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 2 lettera e (cfr. sopra).
Reato
All’insider primario (cpv. 1 e 2) è vietato conseguire un vantaggio patrimoniale per sé o per terzi sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. a), trasmettendo l’informazione privilegiata ad altri (lett. b) o sfruttandola per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. c). Queste disposizioni riguardano anche le transazioni con derivati, a condizione che questi si basino su prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 lett. b).
A tutte le altre persone è vietato conseguire per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. I capoversi 3 e 4 riprendono pertanto unicamente la variante di reato del capoverso 1 lettera a. Ciò è giustificato dal momento che solo l’insider primario ha l’obbligo di mantenere segreta l’informazione in questione.
Evento del reato
La fattispecie di sfruttamento e trasmissione di informazioni privilegiate si configura come reato di evento, dipendente dall’effettivo conseguimento di un vantaggio patrimoniale per sé o per altri. Se l’autore ha agito nell’intento di realizzare un vantaggio patrimoniale, ma non è riuscito a conseguirlo, entra in considerazione unicamente la punibilità del tentativo di reato (cfr. cpv. 5 nonché art. 22, 105 cpv. 2 e 333 cpv. 1 CP). Non è invece punibile la divulgazione di informazioni privilegiate senza almeno l’intenzione di ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri.
Il vantaggio patrimoniale può manifestarsi come aumento del patrimonio (è sufficiente un utile contabile) o come evitamento di una perdita patrimoniale.
Se l’insider primario consegue un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l’entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all’illecito.
Fattispecie soggettiva
Diversamente dal divieto imposto sotto il profilo della vigilanza, in chiave penale lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate costituiscono un reato doloso. La negligenza, quindi, non è punibile.
Concorso di reati
Supponendo che uno stesso comportamento costituisca una fattispecie ai sensi dell’articolo 23 della presente legge e anche dell’articolo 154 LInFi, vi sarebbe un caso non compiuto di concorso ideale. In questo caso sarebbe determinante come lex specialis la legge (e quindi la fattispecie ivi descritta) che rivela la maggior attinenza all’informazione privilegiata. A questo proposito occorre accertare se l’informazione si riferisca maggiormente a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso o a uno strumento