Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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finanziario secondo la LInFi, e se la trasmissione dell’informazione possa influire maggiormente sul prezzo del prodotto o sul corso dello strumento.

Art. 24 Manipolazione del mercato

La disposizione penale concernente la manipolazione del mercato si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 155 LInFi). Per quanto riguarda la fattispecie penale di manipolazione del mercato, il bene giuridico da proteggere non è tanto il patrimonio degli operatori di mercato, dei consumatori finali e di altre persone, quanto piuttosto la loro fiducia in un mercato pulito, non alterato e che offra le stesse opportunità a tutti. Si tratta della controparte penale della fattispecie normata nell’articolo 8 sotto il profilo della vigilanza.

Cerchia di persone

Si tratta di un reato comune, che può quindi essere commesso da qualsiasi persona fisica.

Oggetto del reato

Sono oggetti del reato i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

Reato

In linea di principio, la manipolazione del mercato può avvenire in due modi: mediante la diffusione consapevole di informazioni false o fuorvianti (lett. a) o mediante l’acquisto e l’alienazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (lett. b), in entrambi i casi allo scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

L’atto di diffusione di informazioni false o fuorvianti differisce leggermente dalla normazione della fattispecie sotto il profilo della vigilanza. In chiave penale, infatti, tale diffusione deve avvenire con il preciso scopo di influenzare in modo sensibile il prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso; per il diritto in materia di vigilanza, invece, lo scopo deve essere quello di inviare segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Un’ulteriore differenza consiste nel fatto che per il diritto in materia di vigilanza la manipolazione del mercato presuppone una diffusione pubblica, mentre per la fattispecie penale è sufficiente una diffusione in quanto tale.

Le informazioni sono considerate fuorvianti se sono tali da ingannare gli investitori, e possono essere vere come pure non vere. La valutazione deve basarsi sulle conoscenze di un operatore di mercato medio. Si escludono così le falsità facilmente riconoscibili che solo un destinatario estremamente ingenuo riterrebbe vere. Inoltre, le informazioni sono considerate false se non corrispondono ai fatti o alle circostanze reali, come nel caso delle menzogne e anche delle menzogne grossolane.

Come per la fattispecie regolata nel diritto in materia di vigilanza, riveste un ruolo secondario il canale di diffusione, essendo irrilevanti i mezzi o il canale di comunicazione utilizzati.