Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
A differenza della fattispecie disciplinata dal diritto in materia di vigilanza, il presente articolo si applica solo alle transazioni fittizie, cioè a quelle in cui l’acquirente e il venditore sono la stessa unità economica («wash sales») o in cui l’acquirente e il venditore si sono accordati («matched orders» o «daisy chains») e che non hanno nessunissimo effetto economico, il loro unico scopo essendo quello di simulare un’attività di mercato. La manipolazione consiste infatti nel simulare un’attività di mercato che in realtà non esiste. Nel caso delle «wash sales», l’avente diritto economico sui prodotti negoziati è un’unica persona, sebbene nella percezione pubblica – ma non nella realtà – vi sia stato un trasferimento di valori patrimoniali a un avente diritto economico differente. Nel caso di un «matched order», l’autore del reato emette un ordine di acquisto che, grazie a un accordo con un complice, viene compensato con un ordine di vendita simultaneo. Anche in questo caso l’attività negoziale è puramente fittizia. È vero che avviene un effettivo trasferimento di valori patrimoniali, ma l’operazione era stata preventivamente concordata. Quando l’interazione coinvolge più di due persone si parla di «daisy chains».
Evento del reato
Le due fattispecie di cui al capoverso 1 sono reati di pericolo astratto, mentre la qualificazione (cpv. 2) è un reato di evento.
Se viene conseguito un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi, sussiste una fattispecie qualificata (cpv. 2). Nel caso di importi inferiori, l’entità della pena sarebbe sproporzionata rispetto all’illecito.
Fattispecie soggettiva
Contrariamente alla violazione del divieto sotto il profilo della vigilanza, in chiave penale la manipolazione del mercato è un reato doloso. La negligenza, quindi, non è punibile.
Seguendo i principi generali è quindi sufficiente il dolo eventuale per quanto riguarda il comportamento di cui al capoverso 1 lettera b. Quanto al comportamento di cui al capoverso 1 lettera a è invece necessario un dolo diretto, poiché la diffusione di informazioni false o fuorvianti deve avvenire con specifica consapevolezza («sa o deve sapere»); il dolo eventuale non è sufficiente. L’autore del reato deve perciò sapere che l’informazione è falsa o fuorviante e volere che la diffusione avvenga.
Concorso di reati
Supponendo che uno stesso comportamento costituisca una fattispecie ai sensi dell’articolo 24 della presente legge e anche dell’articolo 155 LInFi, vi sarebbe un caso non compiuto di concorso ideale. Al fine di determinare quale legge si applichi come lex specialis è necessario stabilire, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle informazioni diffuse o dei prodotti acquistati o alienati, quale tra queste due leggi palesi l’attinenza maggiore.