Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Art. 25 Comunicazione di informazioni false
La disposizione penale concernente la comunicazione di informazioni false si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 45 LFINMA).
È sanzionabile la comunicazione di informazioni false alla ElCom. Il reato commesso intenzionalmente è configurato come delitto. Se viene commesso per negligenza, si inquadra come contravvenzione.
Art. 26 Violazione del segreto professionale
La disposizione penale concernente la violazione del segreto professionale si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 147 LInFi).
Cerchia di persone
La variante di fattispecie di cui al capoverso 1 lettera a è un vero e proprio reato speciale che può essere commesso solo da membri di un organo nonché da impiegati di un’istituzione per la negoziazione multilaterale di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a).
Inoltre, il capoverso 1 lettere b risp. c disciplina anche un reato di istigazione o di sfruttamento di informazioni segrete. Si tratta di reati comuni che possono essere commessi da chiunque.
Oggetto del reato
Viene protetta come «segreto», tra l’altro, qualsiasi informazione relativa alle condizioni finanziarie di operatori di mercato, nonché a transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso effettuate, pianificate o in corso di attuazione. Sono comprese tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse nell’ambito di applicazione della presente legge, comprese le informazioni privilegiate. L’informazione deve anche essere riferita a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di persone (p. es. una società semplice).
Reato
Il reato secondo il capoverso 1 lettera a è commesso non appena l’autore di un delitto speciale consente potenzialmente a uno o più terzi esterni alla cerchia degli aventi diritto all’informazione di accedere alle informazioni riservate.
La variante di fattispecie di cui al capoverso 1 lettera b estende la punibilità al tentativo di istigazione ad agire secondo la lettera a.
Secondo il capoverso 1 lettera c il reato risulta compiuto anche se una persona rivela ad altri il segreto che le è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stessa o per altri. La condizione per la punibilità è che l’autore deve o dovrebbe sapere che la comunicazione di quei dati avviene contro il segreto professionale.
Per la fattispecie penale qualificata di cui al capoverso 2, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale violando il segreto professionale. Si tratta quindi di