Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 19 pagine

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5.3 Disposizione transitoria

5.3.1 Cantoni

L’adeguamento delle rendite correnti conformemente alla disposizione transitoria proposta viene di principio accolto con favore, anche se AG, AI, BE, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS e ZH fanno notare che il termine previsto di due anni per la revisione delle rendite correnti non è realistico e dovrebbe essere prorogato fino a raggiungere almeno tre o quat- tro anni. Alcuni Cantoni chiedono addirittura un coordinamento con il periodo transitorio di dieci anni di cui alla lettera b capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). Oltre a ciò, BE auspica che sia riconsiderata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, ritenendo che questa lasci troppo poco tempo per preparare l’attuazione.

A tale proposito, secondo i Cantoni occorre considerare che i casi interessati potrebbero essere rica- vati dal sistema soltanto in parte (grado d’invalidità al di sotto del 70 % ed età inferiore ai 55 anni), ma che in seguito sarebbe indispensabile controllare ogni incarto manualmente per verificare se il reddito con invalidità si basa su un reddito statistico o meno. La serie di revisioni genererebbe oneri supple- mentari non soltanto per chi tratta gli incarti, bensì anche per gli specialisti in materia d’integrazione, i servizi medici regionali (SMR) e i servizi giuridici. Non va dimenticato che questo sovraccaricherebbe ancora di più il sistema delle perizie mediche, già fortemente sollecitato, con conseguenti ulteriori ri- tardi nelle procedure che appare inaccettabile imporre agli assicurati. In seguito dovrebbero sopportare oneri supplementari anche le casse di compensazione (calcolo delle rendite, compresi arretrati e com- pensazioni), le prestazioni complementari e i tribunali delle assicurazioni. AI, BE, BL, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS e ZH chiedono pertanto che nel quadro del preventivo globale secondo l’articolo 53 OAI agli uffici AI siano messe a disposizione le risorse supplementari ne- cessarie. In alcuni casi, il fabbisogno di personale supplementare duraturo è quantificato al 10 per cento.

BS, LU, NE, VS, VD e ZH, così come CDOS e COSAS, chiedono che nel quadro della revisione dei casi in corso si presti attenzione a non peggiorare la situazione, in particolare nei casi cui in prece- denza era stata concessa una deduzione dovuta al danno alla salute superiore a quella che sarebbe risultata con la deduzione forfettaria. Anche AI, AR, BL, GE, GL, LU, NW, OW, SO, TG, TI e ZG solle- vano la questione di quello che succederebbe in caso di eventuale peggioramento della situazione.

Propongono eventualmente di sottoporre a revisione unicamente le rendite correnti concesse a partire dal 1° gennaio 2022 e quindi già calcolate secondo le nuove disposizioni della riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI e stabilite in base al nuovo sistema di rendite lineare. In alternativa, bisognerebbe rinun- ciare del tutto a un adeguamento dei casi la cui decisione è già passata in giudicato. In tal modo si po- trebbe anche evitare una disparità di trattamento delle rendite correnti delle persone che il 1° gen- naio 2022 avevano già compiuto 55 anni e cui, in virtù della lettera c delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020, continua ad applicarsi il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021. BE, VD e ZG ritengono invece che dovrebbero essere adeguate anche le rendite correnti delle per- sone che il 1° gennaio 2022 avevano già compiuto 55 anni, altrimenti si avrebbe una disparità di tratta- mento difficilmente giustificabile. Per una maggiore chiarezza e sicurezza del diritto, VS raccomanda di stabilire direttamente nella disposizione transitoria dell’OAI che le rendite delle persone che il 1° gen- naio 2022 avevano già compiuto 55 anni non saranno sottoposte a revisione.

BE, JU e SO propongono invece che nel quadro dell’adeguamento delle rendite correnti non si pro- ceda a una revisione con riesame completo della situazione medico-economica, ma che ci si limiti a una revisione amministrativa, ricalcolando il grado d’invalidità tenendo conto della nuova deduzione forfettaria. Dopotutto, in caso di situazione mutata, agli assicurati rimarrebbe eventualmente la possibi- lità, al momento dell’avvio della revisione (o eventualmente anche nel quadro della procedura di ri- corso), di far valere un cambiamento determinante della situazione, chiedendo una revisione ordinaria secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. Una revisione puramente amministrativa sarebbe molto più facile da attuare, ridurrebbe sensibilmente l’onere supplementare degli uffici AI e non da ultimo non

7 RS 831.20