Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 19 pagine

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attesa, già oggi molto lunghi, per lo svolgimento delle perizie, in quanto gli assicurati non possono più sostenere ulteriori ritardi. Per questi motivi, una prima possibilità consisterebbe nel sottoporre a revi- sione soltanto le rendite concesse a partire dal 1° gennaio 2022, il che al contempo permetterebbe di evitare la disparità di trattamento dei beneficiari di rendita che a quella data avevano già compiuto 55 anni. Una seconda possibilità sarebbe prorogare il termine per la revisione dei casi di almeno uno o due anni, per ripartire in modo ragionevole l’onere supplementare. Una possibilità ancora migliore sa- rebbe coordinare il periodo transitorio con quello di dieci anni della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI di cui alla lettera b capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020.

Inoltre, si dovrebbe procedere esclusivamente a una revisione amministrativa e semplificata delle ren- dite correnti, rinunciando a una revisione delle rendite in termini di contenuti (revisione materiale). Il fatto di sottoporre le rendite a una revisione «semplificata» accelererebbe l’adeguamento e ridurrebbe l’onere supplementare: in particolare, non vi sarebbero ulteriori compiti amministrativi per gli eventuali datori di lavoro, medici curanti e ospedali interessati. Oltre a ciò bisognerebbe garantire che, sulla base dell’articolo 53 OAI, per l’onere supplementare duraturo stimato al 10 per cento siano messe a disposi- zione degli uffici AI le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione in termini di personale.

Quanto alla possibilità di presentare una nuova richiesta di prestazioni dopo il rifiuto di una rendita, si sottolinea che in tal modo verrebbe trasgredito il principio giuridico secondo cui le modifiche giuridiche non costituiscono un motivo sufficiente per entrare nel merito di una nuova richiesta. Perciò, per i casi la cui decisione è già passata in giudicato non dovrebbe sussistere alcun motivo di riesame (nuove ri- chieste incondizionate).

Suva, ASA e CSEP non si sono espresse in merito alla disposizione transitoria prevista.

5.3.6 Organizzazioni di aiuto ai disabili e altri interessati

Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, insieme Schweiz, AGILE.CH, FRAGILE Suisse, inclu- sione andicap ticino, Associazione Cerebral Svizzera, Pro Mente Sana, Entlastungsdienst Sch- weiz, Entlastungsdienst Ostschweiz, Entlastungsdienst Bern, Entlastungsdienst AG SO, Fonda-

tion Emera, ARTISET INSOS, Stiftung Rheinleben Basel, Società svizzera sclerosi multipla, epi suisse, Stiftung Mosaik, Aiuto Aids Svizzero, Unione svizzera dei ciechi, UCBC, Federazione

svizzera dei ciechi e deboli di vista, Federazione svizzera dei sordi, traversa - Netzwerk für Men-

schen mit einer psychischen Erkrankung, Associazione svizzera dei paraplegici, Associazione svizzera della spondilite anchilosante, DEBRA Svizzera, Behindertenforum, Behindertenforum

Zentralschweiz, Schweizerische Muskelgesellschaft, ASRIMM, graap, CAP-CONTACT Associa- tion, Retina Suisse, duchenne schweiz, USDCR, CCSI nonché Häfliger Haag Häfliger Rech- tsanwälte und Notare accolgono con favore la parità di trattamento dei beneficiari di rendite AI esi- stenti. Nonostante ciò, non ritengono che l’adeguamento alle nuove disposizioni costituisca un motivo di revisione secondo l’articolo 17 LPGA e quindi non giudicano necessaria una rivalutazione completa della situazione dal punto di vista medico ed economico, considerando che basterebbe ricalcolare il grado d’invalidità con la deduzione forfettaria e che la rivalutazione dovrebbe avere luogo soltanto a fronte di un cambiamento della situazione. Chiedono altresì la garanzia che la situazione non peggiori, in particolare nei casi in cui in precedenza era stata concessa una deduzione maggiore, ad esempio del 25 per cento.

Anche secondo UP e Versicherte Schweiz non è opportuno rivalutare a fondo la situazione medicoeconomica, ma è sufficiente un adeguamento amministrativo del grado d’invalidità.

Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, insieme Schweiz, AGILE.CH, FRAGILE Suisse, inclu- sione andicap ticino, Associazione Cerebral Svizzera, Pro Mente Sana, Entlastungsdienst Sch- weiz, Entlastungsdienst Ostschweiz, Entlastungsdienst Bern, Entlastungsdienst AG SO, Fonda-

tion Emera, ARTISET INSOS, Stiftung Rheinleben Basel, Società svizzera sclerosi multipla, epi suisse, Stiftung Mosaik, Aiuto Aids Svizzero, Unione svizzera dei ciechi, UCBC, Federazione

svizzera dei ciechi e deboli di vista, Federazione svizzera dei sordi, traversa - Netzwerk für Men-

schen mit einer psychischen Erkrankung, Associazione svizzera dei paraplegici, Associazione svizzera della spondilite anchilosante, DEBRA Svizzera, Behindertenforum, Behindertenforum

Zentralschweiz, Schweizerische Muskelgesellschaft, ASRIMM, graap, CAP-CONTACT Associa-