Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/95: Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) · 19 pagine
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genererebbe problemi di coordinamento con le disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020.
Per quanto riguarda la possibilità di presentare una nuova richiesta di prestazioni dopo il rifiuto di una rendita a causa di un grado d’invalidità insufficiente, AI, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI e ZG fanno presente che questa regolamentazione si scosta dal principio secondo cui le modifiche delle basi giuridiche non costituiscono un motivo per entrare nel merito di una nuova richiesta. Sco- starsi da questo principio comporterebbe la possibilità di presentare una nuova richiesta in modo quasi incondizionato, e quindi al contempo la possibilità di far valere un peggioramento dello stato di salute che, anche se non reso verosimile, dovrebbe essere esaminato secondo la massima dell’ufficialità. Per questo motivo, presentare una nuova richiesta dovrebbe continuare a essere possibile soltanto in caso di cambiamento comprovato o verosimile della situazione.
Secondo BE andrebbero ridotti i requisiti per presentare una nuova richiesta e per dimostrare di aver raggiunto un grado d’invalidità che dia diritto a una rendita, dato che in generale la valutazione del grado d’invalidità è un tema complesso. UR esprime dubbi in merito al fatto che nell’ambito delle nuove richieste vada regolamentato se per il nuovo calcolo del grado d’invalidità nel quadro di tale dimostra- zione, oltre alla nuova deduzione forfettaria, occorra o meno continuare a tenere conto delle deduzioni dovute al danno alla salute già accordate in passato.
AG e VS difendono l’idea che presentare una nuova richiesta debba essere possibile anche nei casi in cui il diritto a una riformazione professionale era stato negato a causa di un grado d’invalidità insuffi- ciente.
5.3.2 Partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale
I Verdi e PSS si dichiarano favorevoli all’adeguamento delle rendite correnti e alla possibilità di presen- tare una nuova richiesta di prestazioni dopo il rifiuto di una rendita. Vorrebbero tuttavia che oltre a ciò fosse possibile presentare una nuova richiesta anche nei casi in cui in precedenza il diritto a una rifor- mazione professionale era stato negato a causa di un grado d’invalidità insufficiente.
Alleanza del Centro, PEV, PLR e UDC non si sono espressi in merito alla disposizione transitoria pre- vista.
5.3.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
ACS e UCS accolgono favorevolmente la parità di trattamento prevista dalla disposizione transitoria. Tuttavia, precisano che non bisogna peggiorare la situazione né riesaminare integralmente i casi. Inol- tre, secondo queste associazioni dovrebbe essere possibile presentare una nuova richiesta anche in caso di riformazione professionale negata ed è indispensabile che gli assicurati vengano informati atti- vamente in merito a questa possibilità.
5.3.4 Associazioni mantello nazionali dell’economia
USS e Travail.Suisse si esprimono fondamentalmente a favore della disposizione transitoria prevista, chiedendo però la garanzia che la situazione non peggiori. Un’altra richiesta è che non si proceda a un riesame completo dei casi, bensì soltanto a un nuovo calcolo del grado d’invalidità. Oltre a ciò, il diritto di presentare una nuova richiesta dovrebbe essere esteso anche ai casi in cui una riformazione profes- sionale era stata negata a causa di un grado d’invalidità insufficiente, garantendo che gli assicurati vengano informati attivamente in merito a questa possibilità.
USC, USI e USAM non si sono espresse in merito alla disposizione transitoria.
5.3.5 Organi assicurativi
CUAI e SVA Zürich si dicono a grandi linee convinti dall’adeguamento delle rendite correnti, pur mani- festando riserve circa il termine per le revisioni. Secondo loro, va considerato che gli oneri supplemen- tari che sarebbero generati interesserebbero non solo chi tratta gli incarti, bensì anche i SMR, i centri peritali, gli organi preposti all’integrazione e i servizi giuridici. Vanno menzionati anche i periodi di