Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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condivisa, vale a dire l’erogazione di standard semantici uniformi da parte di un servizio centralizzato.
Esternalizzazione dei compiti
Per esternalizzare alcuni compiti di esecuzione della Confederazione non è sufficiente la base legale formale della vigente LCIP. Con l’avamprogetto, le basi legali saranno adeguate in modo che la Confederazione possa esternalizzare a terzi i compiti attuali come anche altri compiti. Tra i compiti attuali rientrano in particolare i compiti di informazione, coordinamento e valutazione secondo gli articoli 15, 16 e 18 LCIP. Per altri compiti si intendono i compiti tecnici, come la gestione dei servizi di ricerca di dati (v. art. 14 cpv. 1 lett. a), la gestione del punto nazionale di contatto (v. art. 14 cpv. 1 lett. b), la gestione del registro delle opposizioni (v. art. 14 cpv. 1 lett. c) o la gestione della banca dati centralizzata per la memorizzazione di dati sanitari strutturati dei pazienti (v. art. 14 cpv. 1 lett. d), che può essere opportuno ed economicamente conveniente delegare a organizzazioni o persone con conoscenze specialistiche specifiche.
Progetti pilota
Secondo le attuali basi legali della LCIP non possono essere condotti progetti pilota nel contesto della CIP. Con il presente avamprogetto sarà consentito svolgere progetti pilota limitati quanto a durata e applicazione che derogano alla vigente LCIP. I progetti pilota serviranno in particolare a sperimentare nuove funzionalità che contribuiscano all’utilizzazione, all’accettazione e all’ulteriore sviluppo della CIP. I progetti pilota sono limitati quanto al contenuto (v. art. 19h cpv. 3) e devono assicurare che la partecipazione sia volontaria. Le relative condizioni d’autorizzazione e i requisiti minimi che deve soddisfare la valutazione dei progetti pilota da parte dei partner ai progetti sono disciplinati dal Consiglio federale.
Al termine di un progetto pilota, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni che derogano all’avamprogetto o che stabiliscono relativi diritti e obblighi restino applicabili se la valutazione ha evidenziato che la nuova funzionalità contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo. In questo modo si dà la possibilità al Consiglio federale di portare avanti progetti pilota efficaci anche dopo la loro conclusione, poiché è incomprensibile che un progetto di successo debba essere interrotto fino a quando le relative misure non saranno trasposte in un disciplinamento definitivo. Questa possibilità tuttavia è concessa solo per un anno dopo la conclusione del progetto pilota, per evitare che la situazione si protragga in maniera indefinita senza la legittimazione democratica necessaria. Il Consiglio federale ha quindi un anno di tempo dopo la fine del progetto pilota per sottoporre all’Assemblea federale un progetto adeguato.
Rappresentanza
L’avamprogetto stabilisce espressamente chi può aprire una CIP o presentare opposizione in vece di minorenni e persone incapaci di discernimento. Pertanto si propone che i minorenni capaci di discernimento che hanno compiuto il 16° anno d’età possano decidere autonomamente sull’apertura, la chiusura e la dichiarazione di opposizione.