Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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tramite applicazioni sanitarie. Gli assicuratori-malattie sono autorizzati a registrare nella CIP documenti amministrativi in relazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e dell’assicurazione complementare (v. art. 9a cpv. 1). Tramite la CIP i dati registrati in modo centralizzato o decentralizzato possono essere resi accessibili alle persone, alle istituzioni e alle applicazioni sanitarie autorizzate, a condizione che il paziente attribuisca i diritti d’accesso necessari. Per persone autorizzate si intendono i professionisti della salute che accedono alla CIP in un caso di cura concreto ma anche i pazienti stessi. Le istituzioni sono, per esempio, gli istituti (di ricerca) a cui vengono messi a disposizione dati tratti dalla CIP a fini di ricerca.

La lettera b contiene la definizione di professionista della salute, che include ora anche le persone responsabili dell’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare, soprattutto nell’ambito del reclutamento. I pazienti e le reclute devono attribuire anche a questi professionisti l’accesso alla CIP per consentire loro di consultare i dati sanitari.

La lettera f definisce il registro delle opposizioni. Si tratta di un registro contenente la dichiarazione di volontà di una persona che non intende aprire una CIP. La sua iscrizione nel registro permette di evitare, per esempio in caso di trasferimento in un altro Cantone, che si debba riavviare il processo di apertura automatica della CIP. Prima di chiedere un’eventuale opposizione all’apertura di una CIP, il Cantone competente deve verificare se la persona interessata sia già iscritta nel registro delle opposizioni.

Sezione 2: Apertura della cartella informatizzata

Per ragioni linguistiche, nel titolo della sezione 2 il termine «costituzione» è sostituito dal termine «apertura».

Art. 3 Apertura automatica

Con l’introduzione del modello opt-out ogni Cantone è tenuto, secondo il capoverso 1, ad aprire una CIP per le persone domiciliate sul suo territorio che sono assicurate presso l’AOMS o l’assicurazione militare (lett. a), non hanno ancora aperto una CIP (lett. b), non sono iscritte nel registro delle opposizioni (lett. c) e non si sono opposte all’apertura di una CIP (lett. d).

Secondo il capoverso 2 il Cantone informa la persona interessata entro 30 giorni dalla costituzione del domicilio nel suo territorio, previo adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1, dell’imminente apertura di una CIP (lett. a) come pure della possibilità di opporsi all’apertura (lett. c). L’informazione contempla anche l’indicazione della comunità di riferimento presso cui è aperta la CIP (lett. b) e spiegazioni complete circa le implicazioni dell’apertura della CIP, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati (lett. d e e). Inoltre, vanno indicate anche le possibilità di gestire i diritti d’accesso e il diritto alla soppressione della CIP in qualsiasi momento. Infine, l’informazione deve includere anche le conseguenze legate alla dichiarazione dell’opposizione e i diritti. Lo stesso vale per i neonati domiciliati nel Cantone. In questo caso l’informazione viene trasmessa al loro rappresentante legale, ossia generalmente ai genitori.