Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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Il disciplinamento si basa sulle direttive sulle capacità di discernimento nella prassi medica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche31. Le direttive affermano che non si può partire da un limite d’età prestabilito per la capacità di discernimento, in quanto i giovani crescono in modo differente e la capacità di discernimento non deve essere valutata in generale, ma sempre in rapporto a una concreta dichiarazione di volontà. Tuttavia, come orientamento di massima per le dichiarazioni di volontà riguardanti le cure complesse che durano per un periodo di tempo prolungato viene indicata quale norma un’età minima di 16 anni. Sebbene l’apertura di una CIP non costituisca un provvedimento medico, è in base a questo principio che la disposizione sulla rappresentanza di minorenni è stata inserita nella LCIP.
Ne consegue da un lato che i giovani a partire dai 16 anni d’età possono accedere autonomamente alla loro CIP, dall’altro che devono essere informati personalmente sulla sua imminente apertura e sulla possibilità di opposizione. Questa soluzione implica che per esempio un quattordicenne, anche se a tal riguardo già capace di discernimento, non può comunque decidere autonomamente se aprire o meno una CIP.
Il Consiglio federale preciserà nel diritto esecutivo i dettagli dell’apertura di una CIP per la persona rappresentata e le modalità di accesso per il rappresentante. A tal fine, si baserà sui requisiti e sui processi disciplinati già oggi che devono essere soddisfatti dalle comunità di riferimento in caso di rappresentanza (cfr. n. 8.4 OCIP-DFI allegato 2). Nella vita quotidiana però possono verificarsi per esempio le seguenti situazioni eccezionali:
− Dopo la consulenza a un paziente al di sotto dei 16 anni, il professionista della salute suppone una minaccia al benessere del minorenne da parte della persona autorizzata a esercitare la potestà genitoriale. Sulla base del sospetto, il professionista della salute deve essere in grado di preparare o avviare i provvedimenti necessari senza che la persona autorizzata a esercitare la potestà genitoriale e che gestisce la CIP venga a conoscenza di tale sospetto. Allo stesso tempo, il professionista è tenuto a mettere a disposizione nella CIP i documenti rilevanti ai fini della cura, il che è in contraddizione con l’affermazione precedente.
− Una ragazza al di sotto dei 16 anni si sottopone a una visita ginecologica per ricevere un contraccettivo. La paziente non vuole che i genitori che gestiscono la sua CIP vengano a conoscenza della prescrizione. Il professionista della salute è soggetto quindi all’obbligo del segreto medico. Allo stesso tempo però il professionista della salute curante ha l’obbligo di mettere a disposizione nella CIP i documenti rilevanti ai fini della cura (p. es. la ricetta elettronica).
− La consulenza a un paziente capace di discernimento porta alla diagnosi di una malattia trasmissibile; tuttavia non si desidera fornire questa informazione alle persone a lui vicine probabilmente contagiate. Questo rientra nell’obbligo del segreto medico, anche se le persone
31 Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) (ed.) (2019): «Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis Schlussbericht», Berna, ASSM, consultabile all’indirizzo: www.samw.ch > SAMW > Ethik > Themen A–Z > Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis (stato: 23.02.2023).