Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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emettere comporteranno oneri notevoli a carico delle comunità di riferimento o dei Cantoni a titolo di costi di esercizio.

Tuttavia, i nuovi compiti possono essere svolti in gran parte estendendo le attività/infrastrutture esistenti. Per esempio, il registro delle opposizioni sarà integrato nel registro già oggi tenuto dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) per l’attribuzione del numero d’identificazione del paziente di cui all’articolo 4 LCIP (cfr. n. 5.1, commenti all’art. 14).

Le ripercussioni di questi compiti sulle finanze federali e le possibilità di finanziamento alternative sono illustrate in dettaglio al numero 6.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 LCIP

Ingresso

Poiché la CIP sarà uno strumento dell’assicurazione malattie obbligatoria, nell’ingresso è stato aggiunto anche l’articolo 117 capoverso 1 Cost.. L’aggiunta figura anche nell’avamprogetto di modifica della LCIP concernente il finanziamento transitorio. Dato che solo quest’aggiunta permetterà alla Confederazione di concedere aiuti finanziari per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP ma non è possibile attendere l’adozione della modifica riguardante il finanziamento transitorio, è stato deciso di inserirla anche nel presente avamprogetto.

Art. 1 Oggetto e scopo

Il capoverso 4 è stato riformulato, segnatamente a seguito dello stralcio del riferimento ai portali d’accesso nell’intero atto normativo e della possibilità per i pazienti di caricare dati sulla CIP da applicazioni sanitarie. Nella legge vigente l’espressione «portali d’accesso» è sempre riferita ai portali d’accesso esterni che secondo il messaggio concernente la LCIP permettono unicamente l’accesso in modalità di lettura32. Anche per questo motivo finora nella pratica non c’è mai stato bisogno di tali componenti, che sono state quindi stralciate senza sostituzione. Il capoverso è stato completato con l’aggiunta della responsabilità degli emittenti di applicazioni sanitarie (v. art. 9b).

Art. 2 Definizioni

La definizione di cartella informatizzata del paziente alla lettera a è stata adeguata all’evoluzione del contesto. Sono infatti previsti una banca dati centralizzata per i dati sanitari strutturati dei pazienti, l’accesso dei pazienti alla CIP da applicazioni sanitarie e il caricamento nella CIP di documenti amministrativi da parte di assicuratori-malattie.

I professionisti della salute registrano solo i dati medici rilevanti ai fini della cura (v. art. 9 cpv. 1bis). I pazienti possono registrare dati medici e amministrativi anche

32 FF 2013 4576