Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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I Cantoni devono provvedere all’apertura tempestiva della CIP se non viene presentata opposizione e, se questa viene presentata, a iscriverla nel registro delle opposizioni. Per le persone già domiciliate al momento dell’entrata in vigore della revisione, si applica la disposizione transitoria di cui all’articolo 26a.

I compiti e i processi relativi all’apertura automatica (v. art. 19d cpv. 2) e all’iscrizione dell’opposizione sono di responsabilità del Cantone.

Secondo il capoverso 3 le comunità di riferimento devono poter comprovare in ogni tempo che una CIP è stata aperta automaticamente, per esempio tramite la copia dell’incarico svolto dal Cantone.

Art. 3a Opposizione contro l’apertura automatica

Secondo il capoverso 1, le autorità cantonali competenti sono tenute a concedere alle persone interessate un termine di 90 giorni dall’accesso all’informazione sull’imminente apertura automatica della CIP per presentare un’eventuale opposizione. L’opposizione non dev’essere motivata. Questo vale anche quando è presentata dal rappresentante legale.

Se viene presentata un’opposizione, spetta al Cantone o all’autorità cantonale competente iscriverla nel registro delle opposizioni (cpv. 2) notificandola al servizio che tiene il registro.

Art. 3b Apertura volontaria

Con l’introduzione del modello opt-out, l’articolo 3b prevede che chi non possiede una CIP può, con il suo esplicito consenso, aprirne una presso una comunità di riferimento di sua scelta. Questa disposizione concerne per esempio le persone che non rientrano nella cerchia di persone per la quale l’apertura della CIP è automatica (v. art. 3) perché sono domiciliate all’estero o perché non sono assicurate presso l’AOMS o l’assicurazione militare o le persone domiciliate in Svizzera coperte dall’AOMS o dall’assicurazione militare ma che si sono opposte all’apertura automatica. L’accesso alla CIP non dev’essere ostacolato alle persone che hanno presentato opposizione all’apertura automatica. Per le persone che non sono assicurate presso l’AOMS o l’assicurazione militare in Svizzera le comunità di riferimento possono fissare il prezzo per l’apertura e la gestione di una CIP (v. commenti all’art. 3c).

Art. 3c Gratuità

Secondo il capoverso 1, alle persone assicurate presso l’AOMS o l’assicurazione militare in Svizzera non possono essere addebitati costi per l’apertura e la gestione della CIP. Questo vale per tutte le operazioni legate alla fruizione della CIP, in particolare l’apertura, l’utilizzazione e la soppressione. Inoltre, poiché per utilizzare la CIP serve uno strumento d’identificazione, le persone interessate hanno diritto a riceverlo gratuitamente in modo da poter accedere alla CIP. Tale diritto non sussiste in caso di abuso, per esempio in caso di ripetute aperture e chiusure della CIP senza validi motivi. Per tutte le altre persone (ossia persone non assicurate presso l’AOMS o l’assicurazione militare) le comunità di riferimento e gli emittenti di strumenti d’identificazione sono liberi di fissare i prezzi delle proprie prestazioni.