Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine
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Con l’introduzione del modello opt-out, all’articolo viene aggiunto il capoverso 3, ripreso dall’attuale articolo 3 capoverso 4 di cui alla sezione 3 «Costituzione della cartella informatizzata». Dal punto di vista dell’ordinamento sistematico del diritto, l’attuale capoverso non può più figurare nella sezione 3 dell’avamprogetto, visto che questa reca ora il titolo «Apertura della cartella informatizzata» e riguarda l’apertura automatica e volontaria della CIP (v. commenti agli art. 3 e 3a). La disposizione precisa che i pazienti non possono essere obbligati a concedere a terzi l’accesso alla CIP, per esempio quando vengono loro richiesti i diritti d’accesso o la possibilità di accedere ai contenuti in altro modo.
Art. 8a Rappresentante legale
Ai sensi del capoverso 1, le persone minorenni che hanno compiuto 16 anni possono decidere autonomamente su tutte le questioni relative alla CIP, ossia l’apertura, la soppressione e la dichiarazione di opposizione. Questo vale tuttavia soltanto se raggiunta tale età sono capaci di discernimento. Se non lo sono, potranno decidere autonomamente sulle questioni relative alla CIP solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Di conseguenza i Cantoni, se non altrimenti indicato, possono partire dal presupposto che una persona sia in grado di esercitare autonomamente i propri diritti e di adempiere i propri obblighi per quanto riguarda la CIP a partire dal compimento del 16° anno di età e devono quindi informarla personalmente dell’imminente apertura della cartella informatizzata e della possibilità di opporsi.
Per la rappresentanza di persone maggiorenni incapaci di discernimento, il capoverso 2 rinvia alle disposizioni del Codice civile relative alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici nella protezione degli adulti. In relazione alle operazioni legate alla CIP, a queste persone si applica quindi la sequenza di cui all’articolo 378 CC.
Il capoverso 3 prevede che il Consiglio federale stabilisca nel diritto esecutivo i dettagli dell’apertura di una CIP per una persona rappresentata e le modalità di accesso per il suo rappresentante (v. n. 4.1.2 per esempi pratici).
Art. 9 Professionisti della salute
Nella legge vigente il consenso all’apertura di una CIP è associato alla presunzione secondo cui la persona interessata accetta che, in caso di cura, i professionisti della salute registrino dati nella cartella informatizzata. Per i professionisti della salute questa presunzione comporta l’obbligo di registrare nella CIP dati rilevanti ai fini della cura, obbligo che figura ora esplicitamente al capoverso 1bis. Nella misura in cui nel diritto esecutivo è stato definito un formato di scambio, i dati in questione devono essere registrati in base a tale formato, ossia in modo strutturato. Il secondo periodo precisa che i professionisti della salute non sono tenuti a registrare a posteriori i dati antecedenti l’apertura della CIP.
Al capoverso 2, il termine «costituzione» è stato sostituito dal termine «apertura».
I capoversi 5 e 6 disciplinano l’accesso alla CIP in situazioni di emergenza medica. In tali situazioni, un professionista della salute può accedere alla CIP di un paziente senza che questi lo abbia autorizzato. Il paziente ha la possibilità di escludere l’accesso di emergenza. Con l’introduzione del modello opt-out, per l’accesso dei professionisti della salute alla CIP in situazione di emergenza vale inoltre il requisito del (primo)