Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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Sezione 2a: Identificazione e relativi strumenti

Gli articoli 4─7 sono stati riuniti in un’unica sezione 2a con il titolo «Identificazione e relativi strumenti». La riorganizzazione risponde a un’esigenza di comprensibilità e uniformità.

Art. 4 Caratteristica d’identificazione del paziente

Il capoverso 1 deve essere modificato in seguito all’introduzione del modello opt-out. Il numero d’identificazione del paziente non sarà più solamente assegnato su richiesta della comunità di riferimento una volta ottenuto il consenso, ma anche se una persona non si è opposta all’apertura di una CIP.

Art. 5 Identificazione dei pazienti

La menzione dei portali d’accesso è stata stralciata dal capoverso 1 (v. commenti all’art. 1 cpv. 4)

Art. 7 Strumento d’’identificazione

Con la prevista entrata in vigore della legge sull’Ie (LldE), il termine «identità elettronica» verrà sostituito da «strumento d’identificazione elettronica» sia al capoverso 1 che al capoverso 2 (modifica indotta). Da un lato il termine «strumento d’identificazione» è più calzante in questo contesto, dall’altro occorre evitare possibili confusioni con il mezzo d’identificazione elettronico (Id-e) previsto dalla Confederazione. L’adeguamento permetterà inoltre di impiegare altri ausili tecnici per l’accesso e il login alla CIP, che integreranno quelli esistenti e avranno lo stesso livello di sicurezza. Rispetto a quelli esistenti, questi nuovi strumenti potranno essere emessi dalle comunità di riferimento stesse e non dovranno necessariamente essere forniti da un emittente riconosciuto di strumenti d’identificazione (Identity Provider; IdP). Questa misura permetterà di ridurre i costi per singola CIP, visto che gli strumenti d’identificazione già in uso si stanno rivelando più onerosi di quanto previsto inizialmente.

Sezione 3: Accesso alla cartella informatizzata

La sezione 3 elenca le persone che possono accedere alla CIP se ricevono la necessaria autorizzazione. In questa sezione, i termini «possibilità d’accesso» e «diritti d’accesso» erano utilizzati in modo non uniforme nei titoli degli articoli. Pertanto sono stati stralciati e ora i titoli designano soltanto le persone che possono ottenere l’accesso alla CIP. Queste modifiche non hanno implicazioni sul piano materiale.

Art. 8 Pazienti

Nei capoversi 1 e 2 vengono apportate modifiche di tipo linguistico. Nel capoverso 1 del testo tedesco la congiunzione «oder» è sostituita da «beziehungsweise», mentre nel capoverso 2 è stato cancellato l’avverbio «personalmente». Nello stesso capoverso è stata stralciata anche la seconda parte del periodo che rinvia alla manifestazione di volontà in merito alla donazione di organi, dato che a livello federale viene creato un registro apposito.