Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/97: Revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente · 76 pagine

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accesso del paziente alla CIP (cpv. 5 lett. b). Nella misura in cui l’accesso di emergenza è concesso solo se il paziente utilizza effettivamente la CIP, si tiene conto dell’autodeterminazione informativa del paziente, Secondo il capoverso 6, il paziente deve essere informato dell’avvenuto accesso di emergenza. Questo principio figura già nel capoverso 5 della legge vigente.

Sezione 3a: Assicuratori-malattie

Art. 9a

Dato che, poggiando sull’articolo 117 capoverso 1 Cost., la CIP è considerata uno strumento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, secondo il capoverso 1 gli assicuratori-malattie devono poter registrare nella CIP dei loro assicurati documenti amministrativi relativi all’esercizio dell’AOMS. Questo dovrebbe essere possibile anche per l’assicurazione complementare, in modo che i pazienti possano consultare il maggior numero possibile di documenti sanitari da un unico portale (CIP). Per utilizzare il portale allo scopo descritto, gli assicuratori-malattie necessitano per ogni prestazione del consenso esplicito degli assicurati, i quali possono rilasciarlo nella CIP in qualità di pazienti (v. commenti all’art. 10 cpv. 2 lett. c). In nessun momento gli assicuratori-malattie possono consultare i dati contenuti in una CIP.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale precisa nel diritto esecutivo quali documenti gli assicuratori-malattie possono registrare nella CIP.

Sezione 3b: Applicazioni sanitarie per i pazienti

Art. 9b

Secondo il capoverso 1, i pazienti devono poter autorizzare singole applicazioni sanitarie ad accedere ai dati della CIP o a registrarveli (ossia, a scelta, accesso in lettura e/o in scrittura). Il termine «applicazioni sanitarie» comprende tra l’altro le applicazioni mHealth che vengono scaricate da un App Store e installate su dispositivi mobili, in particolare su smartphone (v. n. 4.1.2).

Affinché le applicazioni sanitarie possano accedere alla CIP, le comunità di riferimento devono implementare le interfacce standard corrispondenti (v. art. 10 cpv. 2 lett. d). Inoltre, i pazienti devono autorizzare singolarmente ogni applicazione sanitaria ad accedere alla CIP (v. commenti all’art. 10 cpv. 2 lett. b).

Pertanto, a differenza delle applicazioni web convenzionali gestite dalle comunità di riferimento, in particolare il portale d’accesso per i pazienti, le applicazioni sanitarie possono essere gestite dai pazienti su dispositivi privati. Le applicazioni non fanno parte dell’area riservata della CIP. Se da un lato ciò offre più opzioni ai pazienti, dall’altro comporta maggiori responsabilità. In concomitanza con l’informazione al momento dell’apertura della CIP (v. commenti all’art. 3 cpv. 2 lett. g), gli interessati devono essere informati anche dei rischi a livello di protezione dei dati legati all’utilizzo di applicazioni sanitarie e delle misure da adottare per proteggere i propri dati (v. commenti all’art. 3 cpv. 2 lett. e).

Inoltre, ai sensi del capoverso 2, il Consiglio federale definirà i requisiti relativi all’interfaccia standard e preciserà se e quali dati di un determinato grado di riservatezza