Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 40 pagine

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zione federale digitale), che a loro volta danno grande risalto all’inclusione e alla foca- lizzazione sull’utente. Il Consiglio federale ritiene che questo pacchetto di misure corri- sponda a una strategia di inclusione e di promozione dell’accesso senza barriere.

1.4 Interventi parlamentari

Il progetto verte in parte sull’adempimento della mozione 22.3373 della CSEC-N «Ri- conoscimento della lingua dei segni mediante una legge sulla lingua dei segni», ac- colta il 12 dicembre 2022, che oltre al riconoscimento della lingua dei segni chiede anche misure per migliorare la promozione delle pari opportunità delle persone sorde o audiolese (in particolare nella formazione e formazione continua e nell’accesso alle informazioni).

Il progetto tiene inoltre conto di quanto richiesto in altri interventi parlamentari. La mo- zione Weichelt 22.3740 «Porre fine agli svantaggi per le persone con disabilità», non ancora trattata in Consiglio nazionale, chiede una migliore protezione contro la discri- minazione nella fornitura di servizi. Nel suo parere, il Consiglio federale ha anche rile- vato che la necessità d’intervento va valutata nell’ambito dell’analisi globale della poli- tica in favore delle persone disabili. Vari interventi, da ultimo l’interpellanza An- drey 21.3185 «Requisito dell’accessibilità digitale. Carattere vincolante della sua attua- zione», mirano inoltre a migliorare l’accesso ai servizi digitali.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La valutazione della LDis ha evidenziato che numerosi Stati hanno adottato discipli- namenti sul divieto di discriminazione in base a una disabilità più severi di quanto pre- visto dal diritto svizzero, segnatamente per quanto riguarda la discriminazione da parte di privati14. A differenza del diritto svizzero, gli ordinamenti giuridici di molti altri Paesi disciplinano inoltre le modalità di esercizio di un’attività professionale per le per- sone con disabilità15, assicurando così una protezione più estesa contro la discrimina- zione sia nel diritto materiale sia in quello procedurale. L’obbligo di adottare «accomo- damenti ragionevoli» per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi si ritrova nella maggior parte delle legislazioni analizzate nella valutazione della LDis – negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Francia, ma anche nel diritto di altri Stati, come la Spa- gna16.

Nel diritto dell’Unione europea, l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE17 stabilisce che, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, «sono pre- viste soluzioni ragionevoli». Per soluzioni ragionevoli s’intendono provvedimenti ap- propriati adottati dal datore di lavoro, «in funzione delle esigenze delle situazioni con- crete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedi- menti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato».

14 BASS/ZHAW, Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), versione breve, agosto 2015, pag. 53

15 BASS/ZHAW, Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), versione breve, agosto 2015, pag. 53

16 Legge n. 51/2003 concernente le pari opportunità, la non discriminazione e l’accessibilità universale delle persone con disabilità e gli atti di applicazione

17 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, Gazzetta ufficiale L 303 del 2.12.2000 pag. 16–22