Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 8a Alcuni Cantoni (la maggior parte dei quali appoggia sostanzialmente l’articolo) e datori di lavoro chiedono che la nuova disposizione si allinei maggiormente alle disposizioni della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1). In tal senso, in analogia con la LPar (art. 5 cpv. 4), l’indennità massima in caso di rifiuto di assunzione andrebbe fissata a tre mesi di salario. L’articolo 8a capoverso 3 stabilisce che, in caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro, si applica l’articolo 336a CO secondo cui l’indennità massima non può superare l’equivalente di sei mesi di salario. Per questi partecipanti è inconcepibile che, in determinate circostanze, un rifiuto di assunzione possa essere punito più severamente di un licenziamento discriminatorio. A loro avviso, andrebbe considerata la possibilità di fissare un importo massimo per l’indennità di cui all’articolo 8a capoverso 2 come nella LPar.

BS propone di modificare l’articolo come segue:

1Chi è discriminato svantaggiato ai sensi dell'articolo 6a capoverso 1 può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di:

a. proibire una discriminazione uno svantaggio imminente;

b. far cessare una discriminazione uno svantaggio attuale;

c. accertare una discriminazione uno svantaggio che continua a produrre effetti molesti;

d. ingiungere al datore di lavoro il versamento di un’indennità.

2Se la discriminazione lo svantaggio consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO, la persona lesa può pretendere soltanto il versamento di un’indennità da parte del datore di lavoro. L’indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.

3In caso di disdetta discriminatoria svantaggiosa del rapporto di lavoro si applica l’articolo 336a CO. Sono fatte salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.

4Chi è discriminato svantaggiato a causa della sua disabilità perché un fornitore di prestazioni si rifiuta di adottare gli accomodamenti i provvedimenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 può chiedere al giudice di ordinarne l’adozione o che gli sia versata un’indennità stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

ZH ritiene fuorviante la formulazione «rapporto di lavoro retto dal CO» soprattutto se si considera che la LDis rivista si applica anche ai rapporti di lavoro di diritto pubblico. Chiede pertanto che venga motivata o stralciata.

UR auspica la seguente modifica:

Art. 8a

2Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO Se

il rifiuto di un’assunzione o la disdetta di un rapporto di lavoro sono motivati da discriminazione oppure Se la disabilità è il solo motivo del rifiuto di un’assunzione o della disdetta di un rapporto di lavoro, la persona

lesa può pretendere soltanto il versamento di un’indennità da parte del datore di lavoro. L’indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.

Unione svizzera degli imprenditori, Arbeitgeberverband Region Basel, Arbeitgeber Zürich VZH, Arbeitgeber Banken e AIHK propongono di stralciare gli articoli 8a e 6a. Se l’articolo 6a dovesse comunque entrare in vigore, chiedono di adeguare la formulazione dell’articolo 8a allineandola alla LPar e riprendendo l’elenco delle pretese giuridiche che vi figura.

Alla luce di questa considerazione, propongono la seguente modifica:

Art. 8a

1Chi è discriminato ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1 può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di:

proibire una discriminazione imminente;

far cessare una discriminazione attuale;

accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;

ingiungere al datore di lavoro il versamento di un’indennità. oppure ingiungere il versamento del salario dovuto.