Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
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2Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro retto dal CO, la persona lesa può pretendere soltanto il versamento di un’indennità da parte del datore di lavoro. L’indennità è stabilita tenendo conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.
3In caso di disdetta discriminatoria del rapporto di lavoro si applica l’articolo 336a CO. Sono fatte salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.
Relativamente al capoverso 2, gli stessi partecipanti ritengono che l’indennità massima in caso di rifiuto di assunzione vada fissata a tre mesi di salario (in analogia con l’art. 5 cpv. 4 LPar). Per quanto riguarda il capoverso 3, considerano che l’indennità massima equivalente a sei mesi di salario (rinvio al CO) sia coerente.
Infine, in merito al capoverso 4 gli attori del settore economico propongono di fissare un’indennità massima pari a sei mesi di salario in caso di rifiuto di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità, in linea con le indennità massime applicabili in altri ambiti del diritto del lavoro. Se da un lato sottolineano l’importanza di questo provvedimento per garantire la certezza del diritto e rispettare la separazione dei poteri, dall’altro respingono l’argomentazione secondo cui la fissazione di un’indennità massima potrebbe indurre i datori di lavoro a una ponderazione degli interessi tra indennità da versare e costo degli accomodamenti e concludono che la certezza del diritto è primordiale.
Visto quanto precede, propongono di modificare il capoverso 4 come segue e di inserire un nuovo capoverso 5:
Art. 8a cpv. 4 e 5 (nuovo)
4Chi è discriminato a causa della sua disabilità perché il datore di lavoro si rifiuta di adottare gli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa di ordinarne l’adozione o che gli sia versata un’indennità stabilita dal giudice o dall’autorità amministrativa, tenuto conto di tutte
le circostanze. L’indennità non può eccedere l’equivalente di sei mesi di salario.
5 L’indennità in caso di discriminazione per rifiuto d’assunzione secondo il capoverso 2 non può eccedere l’equivalente di tre mesi di salario.
Secondo Inclusion Handicap/insieme/Pro infirmis, l’articolo 8a dovrebbe prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di continuare a impiegare nella misura del possibile un lavoratore che diventa disabile (accomodamento ragionevole al fine di mantenere il rapporto di lavoro).
In relazione al capoverso 4, Arbeitgeber Zürich VZH ritiene che l’importo dell’indennità debba essere limitato a 3–6 mesi di salario.
Art. 9
Molti partecipanti chiedono di rinunciare a modificare l’articolo 9 o di prevedere una modifica che favorisca il diritto di ricorso delle organizzazioni.
Alcuni partecipanti si sono invece espressi in merito all’articolo.
SZ concorda con la modifica proposta.
L’Unione svizzera degli imprenditori chiede di rinunciare alla modifica. Qualora venga mantenuta, la formulazione andrebbe allineata a quella dell’articolo 7 LPar.
Arbeitgeber Banken propone di stralciare la disposizione.
Arbeitgeber Zürich VZH auspica che il capoverso 1 venga mantenuto nella sua forma attuale e completato come segue: