Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/101: Revisione parziale della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (Legge sui disabili, LDis) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati
BS propone la seguente modifica:
Art. 9b
Nelle procedure ai sensi degli articoli 8 e 8a, si presume una discriminazione o uno svantaggio se la persona interessata lo rende verosimile.
SZ auspica che l’alleviamento dell’onere della prova venga stralciato.
Le organizzazioni dei datori di lavoro sono dell’avviso che la formulazione della disposizione sull’alleviamento dell’onere della prova figurante nella LPar è più appropriata di quella che compare nella versione tedesca dell’avamprogetto LDis. Chiedono pertanto di stralciare l’articolo o di allinearlo alla LPar. Se verrà mantenuto, l’alleviamento non dovrà applicarsi alla discriminazione all’assunzione, ma limitarsi ad aspetti specifici come l’attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione, la promozione e il licenziamento. La discriminazione all’assunzione dovrà essere dimostrata in base al grado di prova attualmente richiesto.
Alcune organizzazioni dei datori di lavoro propongono la seguente modifica:
Art. 9b
Nelle procedure ai sensi degli articoli 8 e 8a si presume una discriminazione o uno svantaggio nell’attribuzione dei compiti, nell’assetto delle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nella formazione e nella formazione continua, nella promozione e nel licenziamento se la persona interessata lo rende verosimile.
L’Unione svizzera degli imprenditori non capisce perché la formulazione tedesca («gilt eine Diskriminierung oder eine Benachteiligung als gegeben, wenn diese von der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird») differisce da quella italiana e francese (che usano entrambe il verbo «presumere»). La formulazione scelta implica infatti che si configuri in ogni caso una discriminazione o uno svantaggio. Si dà il caso che, secondo la regola generale sull’onere della prova di cui all’articolo 8 CC, la parte che fa valere un licenziamento abusivo ai sensi dell’articolo 336a CO deve provare l’esistenza del licenziamento abusivo e il nesso causale tra tale motivo e il licenziamento. L’inversione dell’onere probatorio renderebbe eccessivamente difficile per il datore di lavoro raccogliere prove che dimostrano la legittimità del licenziamento. L’Unione svizzera degli imprenditori propone pertanto di stralciare questa disposizione. Se tuttavia verrà mantenuta, chiede di allineare la formulazione tedesca a quella dell’articolo 6 LPar come segue:
Art. 9b
Bei Verfahren nach den Artikeln 8 und 8a gilt wird eine Diskriminierung oder eine Benachteiligung als gegeben vermutet, wenn diese von der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird.
Anche Forum PMI e AIHK rilevano le stesse divergenze linguistiche.
Per HotellerieSuisse l’alleviamento dell’onere della prova è difficilmente comprensibile. L’associazione ritiene che il motivo invocato nel rapporto esplicativo, secondo cui i mezzi di prova sono concentrati nelle mani del datore di lavoro, sia vero soltanto in parte e non capisce come questa spiegazione possa giustificare l’alleviamento. Ritiene inoltre che vi sia un rischio non trascurabile che le imprese vengano ingiustamente condannate per discriminazione e chiede quindi che l’articolo venga stralciato.
Inclusion Handicap/insieme/Pro Infirmis sono del parere che l’alleviamento dell’onere della prova vada esteso a tutte le procedure previste nell’ambito della LDis.
Arbeitgeber Banken chiede lo stralcio dell’articolo.
Arbeitgeber Zürich VZH auspica lo stralcio della formulazione «o uno svantaggio» e chiede di precisare che, in analogia con la LPar, l’alleviamento dell’onere della prova non si applica né al rifiuto di assunzione né al diritto di azione delle organizzazioni.